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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.02.2010 10.2009.388

11. Februar 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·833 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Omettere di versare gli alimenti per i figli per un importo complessivi di fr. 61'024.05 per il periodo 1. luglio 2004 - 30 giugno 2009

Volltext

Incarto n. 10.2009.388 DA 2681/2009

Bellinzona 11 febbraio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         trascuranza degli obblighi di mantenimento,

                                        per aver omesso, benché ne avesse i mezzi per farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (17 agosto 1992) e __________ (5 aprile 1997), e per essi all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti fissati con decisione supercautelare per il contributo alimentare 3 maggio 2004 del Pretore della Giurisdizione di __________, così da essere in arretrato per complessivi fr. 61’024.05 per il periodo 1. luglio 2004 - 30 giugno 2009;

                                        fatti avvenuti a __________ nel periodo indicato;

                                        reato previsto dall’art. 217 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 15 giugno 2009 n. 2681/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 7’200.--;

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.                                        Al versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Servizio ricuperi, dell’importo di fr. 61’024.05, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                        4.                                        Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                        5.                                        La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 1. luglio 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 11 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore ed i rappresentanti della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                i rappresentanti della parte civile, i quali ribadendo l’esattezza degli importi scoperti, postulano la conferma integrale del decreto d’accusa;

sentito                               il difensore, il quale non contesta l’ammontare degli scoperti, né l’adempimento della fattispecie di cui all’art. 217 CPS. Egli chiede per contro una sostanziale riduzione della pena pecuniaria, sia delle aliquote, sia dell’ammontare delle stesse e della multa, in considerazione delle particolarità del caso specifico, in particolare della difficile situazione finanziaria dell’accusato e del fatto che è incensurato. Egli postula infine di non confermare il punto n. 3 del decreto d’accusa, in quanto la parte civile dispone già di un titolo esecutivo;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 segg. CPS; 217 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2681/2009 del 15 giugno 2009;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 80.-- (ottanta), per un totale di fr. 3’600.-- (tremilaseicento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

dà atto                             che la parte civile, Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento, Bellinzona, vanta un credito esecutivo di fr. 61’024.05 per il periodo 1. luglio 2004 - 30 giugno 2009 nei confronti di ACCU 1, __________;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1000.00       totale

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