Incarto n. 10.2009.381 DA 2703/2009
Bellinzona 13 aprile 2010
Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da:, ,
prevenuto colpevole di violazione del diritto di design,
per avere, ad Agno, il giorno 4 aprile 2008, violato intenzionalmente il diritto di design, usando illecitamente il design protetto di CIVI 1, __________, e meglio per avere acquistato all’estero, ed importato in Svizzera due orologi contraffatti, uno marca Rolex Oyster Perpetual azzurro acciaio ed uno Rolex Sumariner nero in acciaio, rifiutandosi di indicare la provenienza e l’entità degli oggetti in suo possesso,
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 41 cpv. 1 LDes;
perseguito con decreto d’accusa del 17 giugno 2009 n. 2703/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 1’500.--, corrispondente a 30 aliquote da fr. 50.-- (art. 34 e segg. CPS).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Ordina la confisca dell’orologio Rolex Oyster Perpetual azzurro acciaio e dell’orologio Rolex Sumariner nero in acciaio in sequestro.
4. Ad avvenuta crescita in giudicato del presente decreto è ordinato il dissequestro della documentazione sequestrata al domicilio il giorno 2 aprile 2009.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 21 giugno 2009 dall’accusato;
indetto il dibattimento 13 aprile 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, il difensore ed il patrocinatore della parte civile, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa;
precisato che la denominazione dei modelli di orologi in questione è: Rolex Datejust azzurro in acciaio e Rolex Submariner nero in acciaio;
preso atto dell’istanza di risarcimento 13 aprile 2010 della parte civile;
proceduto all’interrogatorio dell’accusato;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto d’accusa e l’accoglimento della sua istanza di risarcimento. A suo modo di vedere, preso atto delle innumerevoli contraddizioni dell’imputato e delle contingenze in cui l’acquisto è avvenuto, egli non poteva ignorare di avere a che fare con orologi falsi;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito evidenziando innanzitutto come non sussistano gli estremi soggettivi della fattispecie. In via sussidiaria chiede di mandare esente da pena l’imputato in applicazione dell’art. 52 CPS. Postula infine la reiezione dell’istanza di risarcimento e non si oppone alla confisca ed alla distruzione degli orologi;
sentito in replica al patrocinatore della parte civile, il quale ribadisce la propria posizione;
sentito in duplica al difensore, il quale si riconferma nelle proprie allegazioni e domande;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di violazione del diritto di design per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere ordinata la confisca dell’orologio Rolex Datejust azzurro acciaio e dell’orologio Rolex Submariner nero sequestratigli?
5. Deve essere ordinato il dissequestro della documentazione sequestrata al domicilio il 2 aprile 2009?
6. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?
7. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto:
1. ACCU 1, cittadino spagnolo, nato il 4 febbraio 1956 a __________, è domiciliato a __________ ed è celibe, senza persone a carico.
Egli ha una formazione quale ingegnere di impianti idraulici, ottenuta presso la Techniker Schule di __________, ma non ha mai esercitato tale professione. Negli anni del boom immobiliare si è trasferito in Ticino per occuparsi di compravendita di abitazioni e fondi. Non avendo ottenuto risultati soddisfacenti, il prevenuto ha poi deciso di cambiare nuovamente settore di attività a più riprese, per poi infine lanciarsi, 11 anni fa, nella vendita in Asia per la __________ - con la quale ha un rapporto quale collaboratore esterno, indipendente - di un prodotto geotessile per sottostrutture stradali. Da allora egli fa la spola tra il Ticino ed il Vietnam, mercato sul quale ha concentrato le sue attenzioni.
Il suo reddito imponibile attuale si aggira sui fr. 22’000.-- annui.
2. In data 4 aprile 2008, alle ore 10:10 le autorità doganali di stanza all’aeroporto di Lugano-Agno hanno rinvenuto nel bagaglio del signor ACCU 1 2 orologi da polso marca Rolex. Si tratta di un orologio modello Submariner e di un modello Datejust. Ogni orologio era contenuto in un cofanetto ed in una scatola con impresso il logo ed il nome Rolex (cfr. doc. 5, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Al momento del passaggio in dogana l’accusato, che proveniva da un viaggio commerciale della durata di 4 settimane in Vietnam, non ha dichiarato gli orologi in questione, ma soltanto alcune stoffe (cfr. doc. 5, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Ritenendo che si trattasse con alta probabilità di imitazioni di ottima fattura, i doganieri hanno sequestrato gli orologi, le scatole e le confezioni, inviandoli alla Federazione dell’industria orologiera svizzera (FH) affinché fossero esaminati (cfr. doc. 6 allegato alla denuncia penale, AI 1).
Nel proprio rapporto n. 12090 del 17 giugno 2008 il Servizio anticontraffazione della FH ha confermato che gli orologi sono dei falsi e che quindi vi è stata un’usurpazione dei marchi “Rolex - OYSTER PERPETUAL - SUBMARINER - DATEJUST” e una copia dei modelli “SUBMARINER” e “DATEJUST”, non essendo i pezzi analizzati stati fabbricati dalla ditta CIVI 1. I due orologi in questione sono infatti interamente costituiti da componenti prodotte in Cina, nessuna delle quali proviene da fornitori accreditati da CIVI 1. Essi recano altresì delle false ed illecite indicazioni geografiche, in particolare quella di provenienza svizzera, un’etichetta di qualità “chronomètre” abusiva, dei falsi punzoni officiali ed un’indicazione di titolo abusiva. A giudizio dei periti queste contraffazioni sono il risultato di un processo industriale, sia per la fabbricazione delle componenti, sia per l’apposizione dei marchi (cfr. doc. 7, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Il 20 giugno 2008 l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha informato il signor ACCU 1 che gli orologi sequestrati erano dei falsi e la loro importazione comportava una violazione delle disposizioni della Legge federale dei marchi e delle indicazioni di provenienza, dell’Ordinanza del Consiglio federale concernente l’utilizzazione della designazione “Svizzera” per gli orologi, della Legge federale sulla protezione del design, nonché dell’art. 155 del Codice penale Svizzero. Siccome si trattava unicamente di 2 pezzi, l’AFD ha comunicato al prevenuto che era disposta a rinunciare ad informare il titolare del marchio, che a sua volta, avrebbe potuto inoltrare una denuncia penale, se avesse dato il proprio consenso alla confisca ed alla distruzione degli orologi entro 30 giorni (cfr. doc. 8, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Con scritto di data 20 luglio 2008 il signor ACCU 1, non ritenendosi colpevole, ma piuttosto vittima, ha negato il proprio consenso alla confisca ed alla distruzione degli orologi, autorizzando tuttavia l’AFD ad informare il titolare del marchio, affinché avviasse i necessari procedimenti penali contro il venditore (cfr. doc. 9, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Il 23 luglio 2008 l’AFD ha informato CIVI 1 del sequestro dei due orologi contraffatti in questione, importati prima dell’1 agosto 2008, assegnandole un termine di 30 giorni per comunicare il seguito che avrebbe voluto dare alla vertenza (cfr. doc. 10, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Con fax di data 29 luglio 2008 CIVI 1 ha comunicato all’AFD che era intenzionata ad intraprendere tutti i passi necessari per ottenere la confisca e la distruzione dei suddetti orologi (cfr. doc. 11, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Il 30 luglio 2008 il patrocinatore della parte civile ha chiesto al signor ACCU 1 di sottoscrivere entro il 6 agosto 2008 una dichiarazione in cui rinunciava alla proprietà dei citati orologi, acconsentendo alla loro distruzione senza alcuna compensazione (cfr. doc. 11, allegato alla denuncia penale, AI 1).
Dal momento che __________ ha informato il patrocinatore della parte civile che non aveva potuto recapitare la raccomandata, in quanto l’imputato aveva dato l’ordine di trattenere la sua corrispondenza fino all’11 settembre 2008, CIVI 1 ha postulato all’AFD la concessione di una proroga del termine di custodia fino al 30 settembre 2008, in modo da permetterle di chiedere nuovamente al prevenuto il consenso alla distruzione (cfr. doc. 12-13, allegati alla denuncia penale, AI1).
Con scritto del 22 ottobre 2008 l’imputato, rispondendo ad un sollecito del patrocinatore della parte civile, ha nuovamente rifiutato il proprio beneplacito alla distruzione degli oggetti confiscatigli (cfr. doc. 15-16, allegati alla denuncia penale, AI 1).
3. In data 30 settembre 2008 CIVI 1, tramite il proprio patrocinatore, ha quindi sporto denuncia penale nei confronti di ACCU 1 e di ignoti per i reati di ricettazione di merci contraffatte (art. 155 e 160 CPS), violazione del diritto al marchio e uso fraudolento del marchio (art. 61 e 62 LPM), dell’Ordinanza concernente l’utilizzazione della designazione “Svizzera” per gli orologi e del diritto di design (art. 41 LDes). Siccome la confisca operata dalle autorità doganali sarebbe scaduta proprio il giorno della denuncia, CIVI 1 ha chiesto che i medesimi fossero immediatamente sequestrati dall’autorità penale, postulandone altresì la susseguente confisca e distruzione. CIVI 1 si è altresì costituita parte civile nel procedimento penale (cfr. AI 1).
4. Il 30 settembre 2008 il Procuratore Pubblico AINQ 1 ha emesso un ordine di perquisizione e sequestro degli oggetti contraffatti, notificandolo solo all’AFD (AI 2 e 5).
Lo stesso giorno il Procuratore Pubblico ha emanato anche un ordine di perquisizione dell’abitazione del signor ACCU 1 e di ogni altro vano e spazio a disposizione, nonché di sequestro di tutti gli oggetti rinvenuti che potessero avere importanza per l’istruzione del processo, sia come mezzi di prova, sia perché soggetti a confisca o a devoluzione allo Stato (AI 3).
Con la motivazione che le precedenti citazioni erano rimaste infruttuose, il magistrato inquirente ha pure ordinato in data 30 settembre 2008 la comparizione forzata del signor ACCU 1 presso gli uffici della Polizia giudiziaria “per il giorno …… alle ore ….., per essere interrogato in qualità di denunciato” nell’ambito delle informazioni preliminari a suo carico per i reati di contraffazione di merci, ricettazione, infrazione alla legge sul design, delitto contro la Legge federale sulla protezione dei marchi (AI 4).
In data 4 dicembre 2008 il signor ACCU 1 ha presentato reclamo non motivato al GIAR contro il suddetto ordine di perquisizione e sequestro. Con decisione di data 12 dicembre 2008 il GIAR, preso atto che il reclamante sarebbe stato assente dal Ticino fino al 9 febbraio 2009, ha sospeso la procedura fino a tale data (AI 6).
Il 24 febbraio 2008 il GIAR ha intimato al Procuratore Pubblico il reclamo 4/9 dicembre 2008 (completato il 23/24 febbraio 2009), assegnando un termine di 10 giorni per osservazioni (AI 7).
Con osservazioni data 9 marzo 2009 il magistrato inquirente, rilevando come non fosse ancora stato possibile interrogare il prevenuto a causa della sua assenza all’estero e della procedura di reclamo, ha postulato il mantenimento del provvedimento di sequestro in quanto sorretto da sufficienti indizi di reato (AI 8).
Con missiva di medesima data il GIAR ha chiesto chiarimenti al Procuratore Pubblico in relazione al fatto che l’ordine di sequestro (AI 2) non risultava essere stato notificato alla persona oggetto della misura e della denuncia, che l’incarto trasmesso non conteneva il rapporto di esecuzione dell’ordine di perquisizione domiciliare del 30 settembre 2008 (AI 3) e che la citazione, sempre del 30 settembre 2009, era priva di indicazioni circa la data e l’ora dell’audizione nonché dell’intimazione (AI 9).
Il 12 marzo 2009 il Procuratore Pubblico ha emesso un nuovo ordine di traduzione forzata, questa volta indicando che la stessa sarebbe avvenuta per le necessità istruttorie e che l’audizione si sarebbe svolta presso il Ministero pubblico il 17 marzo 2009 alle ore 07:30 (AI 10).
Il medesimo giorno il magistrato inquirente ha pure risposto alle domande formulate dal GIAR, segnalando che, a suo avviso, la mancata intimazione dell’ordine di perquisizione e sequestro al prevenuto non avrebbe dovuto inficiarne la validità, comportando unicamente il differimento del termine di reclamo al momento in cui il reclamante ha ricevuto copia del provvedimento. Egli ha inoltre informato il GIAR che la Polizia non aveva ancora provveduto alla perquisizione e all’interrogatorio del reclamante e che aveva emesso un nuovo ordine di perquisizione con traduzione forzata per il 17 marzo 2009. Infine egli ha reso attento il GIAR che il reclamo non sembrava essere stato intimato alla parte civile per osservazioni (AI 11).
5. In data 16 marzo 2009 il GIAR, statuendo sul ricorso, ha chiesto al Procuratore Pubblico di emanare una nuova decisione di sequestro debitamente motivata, entro il 20 marzo 2009 (compreso) in assenza della quale l’ordine di sequestro del 30 settembre 2008 sarebbe stato considerato decaduto (AI 13).
Il 20 marzo 2009, in ossequio a questa decisione, è quindi stato prolato un nuovo ordine di sequestro, motivato, avente per oggetto i due orologi contraffatti e le relative confezioni (AI 15).
6. Il 2 aprile 2009 - ad oltre sei mesi dall’ordine del 30 settembre 2008 - su disposizione telefonica del Procuratore Pubblico - gli agenti della Polizia cantonale, preso atto che il prevenuto non era ancora rientrato in Svizzera, hanno proceduto alla perquisizione del suo domicilio dopo aver rotto il cilindro della porta sul retro (immediatamente sostituito). In tale occasione sono stati sequestrati 1 scatola confezione per orologio Breitling, 2 fibbie e 2 passanti per cintura “Levis”, 1 fibbia e 1 passante per cintura “Polo Club”, varia documentazione cartacea, 1 orologio “Raymond Weil”, 1 biglietto da visita ACCU 1 c/o __________, 1 chiave USB, 1 portacarte con diverse tessere bancarie, 1 torre per PC e 4 classificatori con documentazione cartacea (AI 17).
Il 14 aprile 2009 il prevenuto ha interposto al GIAR reclamo contro l’ordine di perquisizione 20 marzo 2009, dapprima in tedesco ed in un secondo tempo, su richiesta del giudice, debitamente tradotto in italiano (AI 19-20).
7. Il 6 aprile 2009 il signor ACCU 1, rientrato in Svizzera il giorno prima, si è presentato alla Polizia cantonale di __________ per essere interrogato. In quell’occasione egli ha avuto modo di dichiarare che i due orologi rinvenuti erano destinati esclusivamente all’uso personale: egli li aveva acquistati a due riprese in Vietnam per indossarli nelle trattative con i suoi partner commerciali asiatici, allo scopo di impressionarli: “Quei due orologi li ho con me da circa due anni e ho sempre fatto avanti e indietro dal Vietnam con orologi in valigia. L’orologio Rolex Oyster Datejust l’ho acquistato a circa fr. 500.-- (facendo il cambio) in un mercato in Vietnam nell’agosto del 2007, mentre il Rolex Oyster Submarine l’ho acquistato sempre nello stesso mercato nel dicembre 2007 pagandolo circa fr. 400.--. Io ho affittato una casa in Vietnam. Lì non si può lasciare nulla perché entrano in casa a rubare. Per questo motivo, ogni cosa che avesse un valore da me stimato superiore a fr. 100.-- la mettevo in valigia e me la portavo dietro.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 aprile 2009, pag. 2 seg., AI 18). Egli ha poi escluso di fare commercio di orologi prodotti in Asia, pur ammettendo di aver importato in Vietnam degli orologi fabbricati in Ticino dalla ditta __________, ma solo per fare dei regali: “ADR che assolutamente non mi occupo di orologi prodotti in Vietnam. Preciso che faccio esportazione di orologi dalla Svizzera in Vietnam. Posso provarlo. Nell’ultimo anno abbiamo comperato più di mille orologi dalla ditta __________ di __________, (…) per esportarli in Vietnam. E’ mia abitudine portare regalini ai responsabili della ditta che vende il geotessile in Vietnam. Di solito porto vini italiani o spagnoli oppure orologi della __________ (che costano fr. 10.--/20.--). La ditta __________ ha due collezioni (…). Quando vanno fuori produzione i pezzi rimanenti li tengono in una vetrina e li vendono a fr. 10.--/20.--. Questi sono gli orologi che compero per regalarli in Vietnam.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 aprile 2009, pag. 4 seg., AI 18). Infine egli ha asserito di essere sempre stato convinto che gli orologi Rolex in questione fossero originali: “In merito agli orologi Rolex (…) affermo che io non ero al corrente del fatto che gli orologi che ho comperato non fossero veri. (…) Io credevo di aver comperato due orologi Rolex veri. Non ho nemmeno idea di quanto possa valere un orologio Rolex. Mi pare sui 2’000.--, 3’000.-- o 4’000.-franchi. Al mercato mi hanno detto che mi offrivano un affare e io ci ho creduto. L’imbrogliato sono io. Dico anche qualcos’altro: se io fossi stato dalla parte del torto, sapendo che gli orologi erano falsi, non sarei certo andato avanti a reclamare e a rivolere i miei orologi!” (cfr. suo verbale di interrogatorio 6 aprile 2009, pag.5, AI 18).
Queste posizioni sono state confermate dall’imputato nel suo reclamo del 14 aprile 2009 (AI 20).
8. Il 7 maggio 2009 il GIAR ha emanato una nuova decisione con cui ha respinto il reclamo summenzionato (AI 22).
In data 17 luglio 2009 il Procuratore Pubblico ha emanato il decreto d’accusa qui in esame, reputando il signor ACCU 1 autore colpevole di violazione del diritto di design.
Con scritto di data 21 giugno 2009 l’imputato ha interposto regolare opposizione allo stesso. Da qui la presente procedura.
9. Nell’affrontare la disamina degli aspetti di diritto della fattispecie, appare opportuno ricordare in entrata che la Legge federale sul design (LDes) ha subito importanti modifiche nel periodo immediatamente seguente i fatti in questione.
Giusta l’art. 41 cpv. 1 vLDes, era punito, su querela del titolare del diritto, con la detenzione fino ad un anno o con una multa fino a fr. 100’000.-- chiunque, intenzionalmente, violava il diritto del design abusando illecitamente di un design oppure partecipando ad un atto d’uso o avendone favorito o esercitato l’esecuzione, oppure rifiutando di indicare all’autorità competente la provenienza e l’entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l’entità delle loro ulteriori forniture ed acquirenti commerciali.
La nuova LDes, in vigore dal 1. luglio 2008, prevede, per la stessa fattispecie, una pena detentiva sino ad un anno o una pena pecuniaria.
La vecchia legge sul design proteggeva in maniera esplicita il titolare del diritto di design dall’uso a scopi commerciali dello stesso da parte di terzi. Il titolare non era per contro tutelato nei confronti delle violazioni avvenute per uso personale.
Con la revisione del diritto svizzero sulla proprietà intellettuale avviata nel 2006, le autorità si sono trovate confrontate con un incremento gigantesco delle importazioni ad uso personale di prodotti contraffatti, per cui hanno deciso, onde evitare un invasione del mercato nazionale di prodotti pirata, di estendere il diritto esclusivo del titolare del marchio, rispettivamente del design o del brevetto, alle merci fabbricate a titolo commerciale che sono state importate, esportate o che transitano per scopi privati. Tale diritto di divieto è limitato alle operazioni di frontiera.
Giusta l’art. 9 cpv. 1bis LDes, il titolare del diritto ha pertanto la facoltà di proibire l’importazione, l’esportazione ed il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.
Tale divieto, per volontà esplicita del legislatore, ha valenza giuridica di natura prettamente civile, mentre non ha alcuna conseguenza penale per il privato che lo viola. L’art. 41a LDes prescrive infatti che gli atti di cui all’art. 9 cpv. 1bis LDes sono esenti da pena (“unstrafbar”; per il tutto cfr. messaggio n. 5082 per la modifica della legge sui brevetti, FF 2006/1, n. 2.4.4.3 e n. 2.4.4.4; Felix Locher, Neuerungen im Immaterialgüter-Strafrecht, in SIC! 2008, pag. 602 segg., n. II.2.).
10. Nel caso che ci occupa non vi è prova alcuna che il prevenuto abbia importato i due orologi contraffatti a scopi commerciali. Le sue dichiarazioni sull’uso che ne faceva sono credibili ed il numero limitato a due di pezzi non può assolutamente indurre a pensare che fossero destinati alla vendita a terzi.
Meno credibile è l’imputato quando afferma di essere stato convinto di aver acquistato degli orologi originali. Ma ciò non ha alcuna influenza sul giudizio.
Non essendo provato, nemmeno lontanamente, l’uso commerciale della merce contraffatta, il decreto d’accusa non può trovare in questa sede conferma alcuna.
La fattispecie appare talmente chiara, da essere difficilmente comprensibile la posizione assunta dalla pubblica accusa, alla quale sarebbe bastato un maggior rigore nella valutazione dei fatti e del diritto per evitare al prevenuto un’inutile procedura.
11. Anche in caso di assoluzione, a norma dell’art. 44 LDes, il giudice può ordinare la confisca o la distruzione degli oggetti prodotti illecitamente e delle installazioni, apparecchi e altri mezzi che servono prevalentemente alla loro produzione.
Come visto in precedenza, gli orologi in questione sono indubbiamente dei falsi, per cui si impone la loro confisca e distruzione. Del resto nemmeno l’accusato si è opposto a questa misura.
12. Il Procuratore Pubblico ha disposto il dissequestro, ad avvenuta crescita in giudicato del decreto d’accusa, della documentazione sequestrata al domicilio del signor ACCU 1 in data 2 aprile 2009.
Dal verbale di perquisizione e sequestro risulta che al signor ACCU 1 non sono ancora stati riconsegnati 4 classificatori contenenti documentazione cartacea varia, nonché altra documentazione cartacea sciolta, sequestratagli in data 2 aprile 2009.
Appurato che la documentazione in questione non è di alcuna rilevanza per il presente procedimento, il mantenimento del sequestro fino alla crescita in giudicato della presente decisione non si giustifica in alcun modo.
Per tale motivo è stato ordinato l’immediato dissequestro della stessa e la sua riconsegna al signor ACCU 1 già al termine del dibattimento.
13. Preso atto dell’esito della procedura, gli oneri della stessa vanno addebitati allo Stato, mentre l’istanza di risarcimento formulata dalla parte civile deve essere respinta.
visti gli art. 34 segg., 42 segg., 69 CPS; 41 segg. LDes; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’accusa di:
infrazione alla legge sul design, art. 41 cpv. 1 LDes,
per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2703/2009 del 17 giugno 2009;
carica la tassa e le spese giudiziarie allo Stato;
ordina la confisca e la distruzione dell’orologio Rolex Datejust azzurro in acciaio e dell’orologio Rolex Submariner nero in acciaio sequestratigli il 4 aprile 2008 (art. 44 LDes);
ordina il dissequestro immediato della documentazione sequestrata al domicilio del signor ACCU 1 il 2 aprile 2009;
respinge l’istanza di risarcimento formulata dalla parte civile;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
, , o,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale