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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.03.2010 10.2009.374

2. März 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,059 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Svoltare a sinistra in prossimità di un'intersezione, tagliando la curva in maniera tale da imboccare la strada laterale in contromano senza avvedersi che sull'opposta corsia di marcia stava sopraggiungendo un ciclomotorista, urtandolo e facendolo cadere a terra

Volltext

Incarto n. 10.2009.374 DA 2483/2009

Bellinzona 2 marzo 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere, in data 15 settembre 2008, a Curio, gravemente infranto le norme sulla circolazione stradale e in particolare, circolando di sera alla guida della vettura __________ targata __________, sulla strada cantonale proveniente da Pura, all’altezza dell’intersezione per Bedigliora, tagliato la curva in maniera tale da imboccare la strada in contromano, cosicché non si avvide per tempo del sopraggiungere in provenienza da Curio del motoveicolo Piaggio targato __________, urtandolo e scaraventando il conducente CIVI 1 (23 settembre 1993) a terra, riportando quest’ultimo in particolare una frattura del femore;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, richiamati gli artt. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2483/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 4’200.-- (quattromiladuecento), corrispondente a 70 (settanta) aliquote da fr. 60.-- (sessanta) (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.-- (mille), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 17 (diciassette) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 600.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 4 giugno 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 2 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, il patrocinatore della parte civile ed il AINQ 1;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e del teste;

sentito                               il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale postula la conferma integrale del decreto d’accusa, rilevando come le infrazioni commesse dall’accusato siano gravi e non siano interrotte da quelle del ciclomotorista

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale, allineandosi a quanto esposto dalla pubblica accusa, chiede di confermare il decreto d’accusa e di decretare il principio del risarcimento senza quantificare il danno che dovrà essere stabilito in separata sede;

sentito                               il difensore, il quale riconosce che il proprio cliente ha infranto le regole della circolazione, ma sostiene che tali violazioni siano gravi. Per contro, a suo avviso, il fatto che il ciclomotorista circolasse a fari spenti rappresenta una grave violazione delle regole della circolazione ed è la causa dell’incidente poiché ha impedito all’imputato di scorgerlo per tempo. Quest’ultimo era dunque sicuro che non provenisse nessuno in senso contrario e non aveva la consapevolezza di mettere in pericolo la sicurezza altrui con la propria manovra. Per tali motivi chiede la derubricazione del reato ad infrazione semplice alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr e di comminare soltanto una multa di fr. 300.--. In via subordinata postula una sensibile riduzione della pena e della multa, ritenendola sproporzionata rispetto al caso concreto ed alla giurisprudenza di questa Pretura. Egli chiede infine di respingere la richiesta di decretare il principio del risarcimento e di rinviare al foro civile le pretese della parte civile;

sentito                               in replica il Sostituto Procuratore Pubblico, il quale ribadisce la gravità delle infrazioni commesse dall’imputato;

sentito                               in replica il patrocinatore della parte civile, il quale riconferma la propria posizione;

sentito                               in duplica il difensore, il quale conferma la sua versione;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di grave infrazione, rispettivamente infrazione semplice, alle norme della circolazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere accolta la domanda di accertamento (decisione sul principio) del fondamento giuridico delle pretese di risarcimento presentata dalla parte civile in data odierna, oppure deve esservi rinvio al competente foro civile?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34 segg., 42 cpv. 1 e CPS; 26, 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 3 e 4, 90 cifra 2 LCStr; 13 cpv. 2 e 4, 14 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2483/2009 del 2 giugno 2009;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 50.-- (cinquanta), per un totale di fr. 2’000.-- (duemila);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 600.-- (seicento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1’050.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

rinvia                               la parte civile CIVI 1, __________, al competente foro civile per le sue eventuali pretese di corrispondente natura (art. 267 cpv. 1 CPP);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

                                        Sezione della popolazione, ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       600.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       700.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         50.00       teste                     

                                        fr.                     1650.00       totale

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