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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.04.2010 10.2009.363

29. April 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,148 Wörter·~6 min·4

Zusammenfassung

Aggredire una persona, in correità con altre 2 persone, colpendola con una pala e provocandole una lesione ad una mano

Volltext

Incarto n. 10.2009.363 DA 2487/2009

Bellinzona 29 aprile 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di         aggressione,

                                        per avere, in data 12 settembre 2008, a __________, in correità con __________ e __________, partecipato all’aggressione di CIVI 1, nella quale riportava le lesioni attestate dal certificato medico di data 12 settembre 2009 (recte: 2008) e dalle foto scattate e meglio, colpendolo dapprima con una pala, riparatosi nel frattempo CIVI 1 nella vettura, __________ e __________ successivamente lo spintonavano, colpendo al torace;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 134 CPS, richiamati gli art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2487/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 9’900.-- (novemilanovecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 110.-- (centodieci) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Si rinvia la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 giugno 2009 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 29 aprile 2010, al quale hanno partecipato l’accusato, i difensori, la parte civile, i patrocinatori, e gli interpreti, mentre __________ ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell’accusato, data lettura del decreto d’accusa;

prospettata                        all’imputato, ai sensi dell’art. 250 CPP, l’estensione dell’accusa anche al reato di lesioni semplici;

proceduto                          all’interrogatorio dell’accusato e dei testi;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale rileva che si è trattato di un’aggressione senza motivi e senza che vi sia stata alcuna provocazione. Egli osserva inoltre che le testimonianze dei famigliari dell’imputato, a differenza di quella del teste __________, siano manifestamente di parte e per nulla credibili. Infine, a suo avviso, la ferita subita dalla parte civile può essere stata causata soltanto dalla pala. Egli chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa e l’assegnazione di congrue ripetibili;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito. Egli rileva innanzitutto che non può essere escluso che vi sia stata una provocazione da parte della parte civile, ciò che farebbe cadere la punibilità per aggressione. In effetti è verosimile che quest’ultima, dopo aver atteso a lungo in auto, sia entrata nel cantiere arrabbiata. In secondo luogo , egli osserva come il certificato medico del Pronto soccorso attesti unicamente un’abrasione ad un dito. Al massimo si potrebbe dunque parlare di vie di fatto e non certo di lesioni semplici. Inoltre, a suo avviso, la versione fornita dalla parte civile solleverebbe molti dubbi, mentre quella dell’imputato sarebbe maggiormente credibile. La testimonianza del signor __________, dipendente della parte civile, sarebbe da cestinare, in quanto si è contraddetto più volte, cambiando versione. Per contro, come ammesso dal teste __________ la lite è stata soltanto tra questi e la parte civile. L’imputato non c’entra dunque nulla, egli avrebbe infatti preso la pala soltanto per spaventare la parte civile. Se invece ha partecipato allora si tratta di una rissa, perché anche la parte civile ha picchiato. In tal caso, il suo assistito avrebbe comunque agito soltanto per legittima difesa esimente, o, in via subordinata, per legittima difesa discolpante;

sentito                               in replica il patrocinatore della parte civile, il quale ribadisce la propria posizione;

sentito                               in duplica il difensore, il quale riconferma le proprie allegazioni e pretese;

sentito                               da ultimo l’accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici, sub. vie di fatto, rispettivamente di aggressione, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Ha agito per legittima difesa esimente o discolpante?

                                        3.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        4.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 15 e 16, 34 segg., 42 segg., 123, 134 CPS; 9 segg., 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per avere, in data 12 settembre 2008, a __________, nell’ambito di un’aggressione in correità con __________ e __________, cagionato un danno al corpo di una persona e meglio per avere ferito CIVI 1 con uno o più colpi di pala, provocandogli le lesioni riportate nel certificato medico di data 12 settembre 2008 del Pronto soccorso dell’Ospedale __________ di __________, nel rapporto del dr. med. __________ del 26 aprile 2010 e negli altri certificati medici agli atti, nonché visibili dalle foto scattate;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 4’950.-- (quattromilanovecentocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 500.-- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

riconosce                         alla parte civile CIVI 1, __________, fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili a carico dell’imputato;

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       150.00       testi                      

                                        fr.                     1050.00       totale

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