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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.03.2010 10.2009.361

23. März 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·721 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Fare uso a scopo di inganno di un permesso di dimora B sapendo che era falso nel contenuto

Volltext

Incarto n. 10.2009.361 DA 2565/2009

Bellinzona 23 marzo 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , , alias; alias  (altre generalità identiche); alias (altre generalità identiche); difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         falsità in certificati,

                                        per avere, a __________ e __________, il 2 luglio 2007, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso a scopo di inganno di un permesso di dimora B che lei sapeva falso nel contenuto, e meglio per avere compilato la domanda di rilascio del permesso di domicilio C a suo favore indicando tuttavia false generalità (), allegandovi il permesso di dimora B recante le medesime false generalità, permesso da lei ottenuto in precedenza con l’inganno (cioè legittimandosi sin dal 1996 con documenti di legittimazione falsi nel contenuto, ottenuti fraudolentemente nel suo Paese di origine);

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 252 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 2 giugno 2009 n. 2565/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2’700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 30.-- (trenta) (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 giugno 2009 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 23 marzo 2010, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando al conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua assistita ritenuto che la fattispecie indicata nel decreto non adempie i presupposti del reato di cui all’art. 252 CPS;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di falsità in certificati per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 252 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        falsità in certificati, art. 252 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2565/2009 del 2 giugno 2009;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 10.-- (dieci), per un totale di fr. 900.-- (novecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 100.-- (cento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       100.00       multa

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale

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