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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.04.2010 10.2009.348

15. April 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·594 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Impiegare uno straniero sprovvisto del necessario permesso

Volltext

Incarto n. 10.2009.348 DA 2570/2009

Bellinzona 15 aprile 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Sonia Giamboni Tommasini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         contravvenzione alla LF concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,

                                         per avere, quale gestore del __________, impiegato, in qualità di aiuto cucina il cittadino portoghese __________, dal __________ fino al __________, privo del relativo permesso di lavoro della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;

                                        reato previsto dall'art. 23 cpv. 4 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 2570/2009 di data 4 giugno 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla multa di fr. 1'500.- (millecinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 3.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 giugno 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 15 aprile 2010, al quale l’accusato è comparso personalmente;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale ricorda di avere ricevuto copia di due permessi concessi a due riprese nel corso del 2004 per periodi ridotti, rispettivamente nel 2005 con notifica formale indirizzata al datore di lavoro, ciò che invece non è intervenuto nel 2006, pur avendo allestito e sottoscritto il formulario, di poi consegnato al dipendente unitamente al contratto per il 2006, ritenuto come fosse compito di quest’ultimo inoltrare tempestivamente la relativa domanda all’Ufficio regionale degli stranieri, insieme all’ulteriore documentazione necessaria; successivamente non ha però ricevuto copia del permesso, ritenuto che era prassi che i rinnovi del permesso non venissero inviati al datore di lavoro; in buona fede, credendo che tutto fosse a posto, ha permesso allo straniero in questione di iniziare a lavorare presso il suo esercizio pubblico; solo successivamente ha saputo che, in realtà, il suo dipendente non aveva mai consegnato il formulario all’Ufficio regionale degli stranieri.

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1 autore colpevole di:

                                         contravvenzione alla LF concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri,

                                         per avere, quale gestore del __________, impiegato, in qualità di aiuto cucina il cittadino portoghese __________, dal 13.3.2006 fino al 25.4.2007, privo del relativo permesso di lavoro della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                 2.     In caso di risposta affermativa al precedente quesito, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di contravvenzione alla LF concernente la dimora ed il domicilio degli stranieri;

carica                               allo Stato tasse e spese;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato;

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie                     

                                        fr.                      300.00       totale

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