Incarto n. 10.2009.329 2320/2009
Bellinzona 15 gennaio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a Losone e in altre località non meglio indicate, nel periodo maggio __________/28 aprile __________, consumato personalmente almeno 300 grammi di marijuana e, in quattro circostanze, un imprecisato quantitativo di cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a LS;
perseguito con decreto d’accusa n. 2320/2009 di data 18 maggio 2009 del ACCU 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla multa di fr. 500.- con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-. 3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 giugno 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 gennaio 2010, al quale l'accusato, benché regolarmente citato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusato autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti?
2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli artt. 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, ex art. 19a LS per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2320/2009 del 18 maggio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 500.00 (cinquecento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.00 (duecento).
avverte le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 0.00 spese di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 700.00 totale