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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.02.2010 10.2009.317

23. Februar 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·685 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Ingiuriare e cagionare intenzionalmente delle ferite a una persona

Volltext

Incarto n. 10.2009.317 1863/2009

Bellinzona 23 febbraio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Joyce Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuta colpevole di 1.    lesioni semplici

                                        per avere, a __________, il 22 agosto 2006, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 strappandole i capelli e provocandole le lesioni di cui ai certificati medici 22 agosto 2006 del Dr. __________ e 08 settembre 2006 del Dr. __________ agli atti;

                                    2. ingiuria

                                         per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di “troia, puttana”;

                                         fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

                                         reati previsti dagli artt. 123 cifra 1 e 177 CP; richiamati gli artt. 42 e 49 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 20 aprile 2009 n. 1863/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 90.- (novanta) (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                 4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

Vista                                 l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 maggio 2009;

indetto                               il dibattimento 23 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l’accusata e la parte civile;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

prospettata                        alle parti un’ulteriore fattispecie e meglio quella di cui all’art. 126 CP (vie di fatto), ritenuto che il certificato medico agli atti di causa dell’ospedale Civico di __________ (dr. __________) attesta di uno stato e di una diagnosi che potrebbe anche ricadere sotto questa fattispecie (cfr. contusione ginocchio, contusione gluteo);

sentita                               la parte civile;

sentita                               da ultima l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È l’accusata autrice colpevole di:

                                    1.1 lesioni semplici;

                                    1.2 vie di fatto;

                                    1.3 ingiuria

                                        per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?

2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

3.L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?

4.Devono essere accolte le pretese civili (risarcimento danno e torto morale) o deve essere confermato il rinvio al foro civile della parte civile per le pretese di tale natura?

5.A chi vanno caricate le tasse e le spese di questo procedimento?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 123, 126 e 177 cpv. 3 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di lesioni semplici e ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1863/2009 del 20 aprile 2009.

manda                             ACCU 1 esente da pena

e la condanna                  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.—;

conferma                         il rinvio al foro civile della parte civile per le pretese di tale natura;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                         Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Ufficio permessi e immigrazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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