Incarto n. 10.2009.317 1863/2009
Bellinzona 23 febbraio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Joyce Genazzi Duca in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di 1. lesioni semplici
per avere, a __________, il 22 agosto 2006, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1 strappandole i capelli e provocandole le lesioni di cui ai certificati medici 22 agosto 2006 del Dr. __________ e 08 settembre 2006 del Dr. __________ agli atti;
2. ingiuria
per avere, nelle medesime circostanze di luogo e di tempo di cui sub. 1, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandola di “troia, puttana”;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;
reati previsti dagli artt. 123 cifra 1 e 177 CP; richiamati gli artt. 42 e 49 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 20 aprile 2009 n. 1863/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 900.- (novecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 90.- (novanta) (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 600.- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26 maggio 2009;
indetto il dibattimento 23 febbraio 2010, al quale hanno partecipato l’accusata e la parte civile;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
prospettata alle parti un’ulteriore fattispecie e meglio quella di cui all’art. 126 CP (vie di fatto), ritenuto che il certificato medico agli atti di causa dell’ospedale Civico di __________ (dr. __________) attesta di uno stato e di una diagnosi che potrebbe anche ricadere sotto questa fattispecie (cfr. contusione ginocchio, contusione gluteo);
sentita la parte civile;
sentita da ultima l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusata autrice colpevole di:
1.1 lesioni semplici;
1.2 vie di fatto;
1.3 ingiuria
per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico?
2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3.L’eventuale condanna deve essere posta al beneficio della sospensione condizionale e, se sì, per quale periodo di prova?
4.Devono essere accolte le pretese civili (risarcimento danno e torto morale) o deve essere confermato il rinvio al foro civile della parte civile per le pretese di tale natura?
5.A chi vanno caricate le tasse e le spese di questo procedimento?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 123, 126 e 177 cpv. 3 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di lesioni semplici e ingiuria per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1863/2009 del 20 aprile 2009.
manda ACCU 1 esente da pena
e la condanna al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.—;
conferma il rinvio al foro civile della parte civile per le pretese di tale natura;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,
Ufficio permessi e immigrazione, Bellinzona.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 300.00 totale