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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.01.2010 10.2009.313

15. Januar 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·825 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Circolare con un motoveicolo alla velocità di circa 100 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente di 60 Km/h

Volltext

Incarto n. 10.2009.313 2194/2009

Bellinzona 15 gennaio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         grave infrazione alle norme della circolazione

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Yamaha targato TI __________ alla velocità di circa 100 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente di 60 Km/h rilevata dal contachilometri dell’autoambulanza che lo seguiva e alla quale non dava la precedenza malgrado sopraggiungesse da tergo con i segnali prioritari ottici ed acustici inseriti. Effettuava poi delle manovre di sorpasso sulla sua sinistra invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza ed anche sulla destra di veicoli che si erano accostati onde concedere il passaggio dell’ambulanza, circolando inoltre sulla corsia riservata ai mezzi pubblici;

                                        fatti avvenuti sul tratto tra __________ e __________ il __________; reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4, 35 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e cpv. 5, 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa del 11 maggio 2009 n. 2194/2009 del che propone la condanna:

1.       Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-.

                                         L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.       Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 maggio 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 15 gennaio 2010, al quale ha preso paerte l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

viene sentito                      per ultimo l'accusato, che si rimprovera di non essersi fermato quel giorno, ma ribadisce che non era sua intenzione commettere scorrettezze;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?

                                 3.     L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente?

                                 4.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 27 cpv. 2 e 90 cifra 2 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS, per aver violato le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare:

                                        per aver circolato con il motoveicolo Yamaha targato TI __________ alla velocità di almeno 75 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente di 60 Km/h e

                                        per non avere concesso la precedenza al veicolo dell’ambulanza che lo seguiva, malgrado sopraggiungesse da tergo con i segnali prioritari ottici ed acustici inseriti (anche se non ha concretamente messo in pericolo la sua corsa) e

                                        per avere superato diversi veicoli che si erano accostati proprio per lasciare passare l’ambulanza;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 750.00 (settecentocinquanta);

                                  §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                 2.     alla multa di fr. 400.00 (quattrocento);

                                  §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                 3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Camorino

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                               a carico di ACCU 1

                                                      fr.                               400.00           multa

                                                      fr.                               100.00           tassa di giustizia

                                                      fr.                               300.00           spese giudiziarie                                 

                                                      fr.                               800.00           totale

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