Incarto n. 10.2009.313 2194/2009
Bellinzona 15 gennaio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo Yamaha targato TI __________ alla velocità di circa 100 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente di 60 Km/h rilevata dal contachilometri dell’autoambulanza che lo seguiva e alla quale non dava la precedenza malgrado sopraggiungesse da tergo con i segnali prioritari ottici ed acustici inseriti. Effettuava poi delle manovre di sorpasso sulla sua sinistra invadendo la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza ed anche sulla destra di veicoli che si erano accostati onde concedere il passaggio dell’ambulanza, circolando inoltre sulla corsia riservata ai mezzi pubblici;
fatti avvenuti sul tratto tra __________ e __________ il __________; reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 2 e 4, 35 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e cpv. 5, 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 11 maggio 2009 n. 2194/2009 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 50.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 22 maggio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 15 gennaio 2010, al quale ha preso paerte l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
viene sentito per ultimo l'accusato, che si rimprovera di non essersi fermato quel giorno, ma ribadisce che non era sua intenzione commettere scorrettezze;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. È l’accusato autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?
2. In caso di risposta affermativa, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 27 cpv. 2 e 90 cifra 2 LCS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCS, per aver violato le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare:
per aver circolato con il motoveicolo Yamaha targato TI __________ alla velocità di almeno 75 Km/h malgrado i vigenti limiti di 50 rispettivamente di 60 Km/h e
per non avere concesso la precedenza al veicolo dell’ambulanza che lo seguiva, malgrado sopraggiungesse da tergo con i segnali prioritari ottici ed acustici inseriti (anche se non ha concretamente messo in pericolo la sua corsa) e
per avere superato diversi veicoli che si erano accostati proprio per lasciare passare l’ambulanza;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.00 (cinquanta), per un totale di fr. 750.00 (settecentocinquanta);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;
2. alla multa di fr. 400.00 (quattrocento);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Camorino
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 400.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 800.00 totale