Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.11.2009 10.2009.305

27. November 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·626 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Impiego di stranieri sprovvisti del necessario permesso

Volltext

Incarto n. 10.2009.305 2046/2009

Bellinzona 27 novembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con la segretaria Dusca Schindler per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         infrazione alla LF sugli stranieri

                                        impiego di stranieri sprovvisti di permesso,

                                        per avere, a __________ nel periodo 06/31 marzo __________, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente il cittadino rumeno __________ non autorizzato a esercitare un'attività lucrativa in Svizzera;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 117 cpv. 1 LStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 aprile 2009 n. 2046/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.- (duemilasettecento), corrispondente a 30 (trenta) aliquote da fr. 90.- (novanta), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 (trenta) giorni (art. 34 e 36 CP).

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.

                                 3.     Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 3'600.- (tremilaseicento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Bellinzona il __________2009, ma prolunga il periodo di prova di  1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

ed inoltre                           La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 11 maggio 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 27 novembre 2009, al quale l'accusato, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È l’accusato autore colpevole del reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel menzionato decreto d’accusa?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

                                 3.     Chi sopporta gli oneri processuali?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli artt. 117 cpv. 1 LStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di infrazione alla LF sugli stranieri (impiego di stranieri sprovvisti di permesso), ex art. 117 cpv. 1 LStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2046/2009 del 27 aprile 2009;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 90.00 (novanta), per un totale di fr. 2'700.00 (duemilasettecento);

                                  §     l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).

                                 2.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.00.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avverte                             le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione permessi e immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio federale della migrazione, Berna,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  150.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  200.00            spese giudiziarie

                                        fr.                3050.00            totale