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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.12.2009 10.2009.275

11. Dezember 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·896 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Apostrofare coi termini di "puttana, slava di merda" offendendo l'onore; incutere spavento e timore a una persona

Volltext

Incarto n. 10.2009.275 10.2009.276 10.2009.290 DA 2039/2009 DA 2040/2009 DA 2041/2009    

Bellinzona 11 dicembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1   ACCU 2   ACCU 3   DI 1)  

ACCU 1

prevenuto colpevole di         ingiuria,

                                                                                   per avere, a __________, il __________, durante un diverbio per questioni di vicinato, apostrofandola coi termini di “puttana, slava di merda”, offeso l’onore di LESA 1;

                                                                                   fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reato previsto dall'art. 177 CP

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 aprile 2009 n. 2039/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.    Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

ACCU 2

prevenuto colpevole di         ingiuria,

                                         per avere, a __________, il __________, durante un diverbio per questioni di vicinato concernente il di lui fratello ACCU 1 apostrofandola con termini ingiuriosi, offeso l’onore di LESA 1

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                         reato previsto dall'art. 177 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 aprile 2009 n. 2041/2009 del AINQ 1, che propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.    Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

ACCU 3

prevenuta colpevole di    1.  ingiuria,

                                         per avere, a __________, il __________, durante un diverbio per questioni di vicinato, apostrofandola con la frase “stai zitta tu slava di merda”, offeso l’onore di LESA 1;

                                    2.   minaccia,

                                         per avere, nelle surriferite circostanze, avvicinandosi minacciosamente e alzando la mano facendo il gesto di volerla colpire, incusso spavento e timore a LESA 1;

                                         fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 177 e 180 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 27 aprile 2009 n. 2040/2009 del DI 1, , che propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di fr. 450.- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.- (trenta).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.    Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

viste                                  le opposizioni ai decreti di d’accusa interposte tempestivamente in data 30 aprile 2009 e 7 maggio 2009;

indetto                               il dibattimento 11 dicembre 2009, al quale sono comparsi gli accusati ACCU 1, ACCU 3 e il difensore;

proceduto                          nelle forme contumaciali nei confronti di ACCU 2;

accertate                           le generalità degli accusati presenti, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati presenti;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dei suoi assistiti;

sentiti                                da ultimo gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Se ACCU 2 è autore colpevole di ingiuria per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    3.  Se ACCU 3 è autrice colpevole di:

                                        3.1.  ingiuria

                                        3.2.  minaccia

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    4.  Sulla pena e sulle spese a carico di ciascun accusato.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1 ACCU 2,

                                        dall’imputazione di ingiuria per i fatti descritti nei decreti di accusa n. 2039/2009 e 2041/2009 del 27 aprile 2009.

proscioglie                      ACCU 3

                                        dalle imputazioni di ingiuria e minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2040/2009 del 27 aprile 2009.

carica                               tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 ACCU 2 e ACCU 3 l’importo di fr. 350.- ciascuno per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese                    a carico Stato

                                        fr.                       200.-          tassa di giustizia

                                        fr.                       200.-          spese giudiziarie

                                        fr.                      400.-          totale

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