Incarto n. 10.2009.266 DA 2048/2009
Bellinzona 19 novembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Lara Bittana in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 della Svizzera italiana
prevenuto colpevole di infrazione alla LF sulle protezione delle acque,
per avere, sul tratto stradale __________ in data __________, sparso, per negligenza, fuori dalle acque un’imprecisata quantità di carburante (diesel), perdita dovuta al filtro della nafta della sua vettura __________ targata TI __________ provocando così un pericolo di inquinamento delle acque;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 70 cpv. 2 LPAc;
perseguito con decreto d’accusa del 27 aprile 2009 n. 2048/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 240.- (duecentoquaranta), corrispondente a 3 (tre) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (due) anni.
2. Alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 30 aprile 2009;
indetto il dibattimento 19 novembre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 12 ottobre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di infrazione alla LF sulla protezione delle acque per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 70 cpv. 1 lett. a, 70 cpv. 2 LPAc; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di infrazione alla LF sulle protezione delle acque per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2048/2009 del 27 aprile 2009.
carica tasse e spese allo Stato.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale