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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.08.2009 10.2009.248

4. August 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·914 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Condurre un autocarro senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste; applicare targa di controllo provvisoria scaduta

Volltext

Incarto n. 10.2009.248 DA 3180/2008

Bellinzona 4 agosto 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Anna Cerutti-Marchesi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         1.  circolazione senza assicurazione RC,

                                             per aver condotto l’autocarro Iveco senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste, sapendo o dovendo sapere, prestando la dovuta attenzione, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile;

                                             fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 29 marzo 2008;

                                             reato previsto dall’art. 96 cifra 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr;

                                        2.  abuso delle targhe,

                                             per aver condotto l’autocarro suddetto con applicate le targhe __________, malgrado fossero scadute dal 5 febbraio 2008;

                                             fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il 29 marzo 2008;

                                             reato previsto dall’art. 97 cifra 1 e cpv. 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’1 settembre 2008 n. 3180/2008 del Procuratore Pubblico Antonio Perugini, Bellinzona, che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 1’000.-- (recte: 100.--) ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 2'000.--.

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.-ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 aprile 2009 dall’accusato;

ricordato                            che, con sentenza 2 marzo 2009 l’imputato era stato condannato in contumacia dal giudice Siro Quadri;

rilevato                              che, con scritto di data 15 aprile 2009, l’imputato ha fatto istanza per un nuovo giudizio;

indetto                               il dibattimento 4 agosto 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede il proscioglimento da tutti i capi d’imputazione. In effetti egli ritiene di aver dimostrato, producendo la carta verde e le dichiarazioni dell’assicuratore __________, che il veicolo era regolarmente assicurato. Per quanto concerne le targhe, rileva come la gendarmeria francese gli aveva assicurato che esse, pur essendo scadute, gli consentivano di recarsi sino all’officina per effettuare i lavori di riparazione. Puntualizza infine come, nonostante le sue insistenze, la polizia ticinese non gli abbia mai restituito la patente sequestratagli al momento del controllo, a suo dire in maniera irregolare. Le autorità cantonali nemmeno hanno risposto alle sue richieste scritte di delucidazione. A seguito del sequestro egli non ha più potuto guidare e quindi non ha più potuto lavorare. Chiede pertanto pure che lo Stato gli risarcisca la perdita di guadagno;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Circolazione senza assicurazione RC,

                                        1.2.  Abuso delle targhe,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    Può essere ordinato il dissequestro della licenza di circolazione dell’imputato?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 96 e 97 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        abuso della licenza e delle targhe, art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. 3180/2008 dell’1 settembre 2008;

e lo proscioglie                dall’accusa di conducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, art. 96 cifra 1 e cifra 2 cpv. 1 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto d’accusa;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 300.-- (trecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 150.-- (centocinquanta);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

ordina                              lo sblocco e la restituzione immediata della patente di guida germanica intestata all’accusato n. __________ o __________, rilasciata dal Comune di __________ (Germania);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       150.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale

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