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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.10.2009 10.2009.236

13. Oktober 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·760 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Intenzionalmente cagionato un danno al corpo prendendo per i capelli e colpendo ripetutamente con pugni e schiaffi

Volltext

Incarto n. 10.2009.236 DA 1647/2009

Bellinzona 13 ottobre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 difesa da: DI 1  

prevenuta colpevole di        lesioni semplici,

                                        per avere, a __________, all’interno dell’autosilo __________, in data __________, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, prendendola per i capelli e colpendola ripetutamente con pugni e schiaffi, procurandole in tal modo le lesioni descritte nel certificato medico __________ del dr. med. __________ dell’Ospedale __________;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa n. 1647/2009 di data 1 aprile 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:

1.    Alla pena pecuniaria di fr. 210.- (duecentodieci), corrispondente a 7 (sette) aliquote da fr. 30.- (trenta).

     L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                             Pena integralmente aggiuntiva alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Canton Ticino il __________.

                                        2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPP).

                                        4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 160.- (centosessanta);

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 aprile 2009 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento 13 ottobre 2009, al quale sono comparsi l’accusata personalmente, il difensore e il patrocinatore di parte civile mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 settembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dell’accusata con protesta di spese e ripetibili;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autrice colpevole di lesioni semplici per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                        1.1. Se ha agito per legittima difesa.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106, 123 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1647/2009 del 1° aprile 2009.

condanna                         ACCU 1

                                        a valere come pena integralmente aggiuntiva alla pena di 7 (sette) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________

                                        1.  alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 210.- (duecentodieci);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

dà atto                             che la parte civile nel decreto di accusa è stata rinviata al competente foro civile per le pretese di corrispondente natura.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       250.00       spese di giustizia                                                

                                        fr.                      800.00       totale

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