Incarto n. 10.2009.216 DA 1553/2009
Bellinzona 30 ottobre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di 1. furto d'uso,
per aver sottratto il motoveicolo Malaguti targato __________ di CIVI 1, per farne uso;
fatti avvenuti a __________;
reato previsto dall'art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr.;
2. guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,
per aver condotto il motoveicolo suddetto e anche la motoleggera Daelim targata __________, senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
fatti avvenuti a Lugano il 6.10.2008 ed in altre imprecisate località e date precedenti;
reato previsto dall'art. 95 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 30 marzo 2009 n. 1553/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 900.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 150.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 04.10.2007 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 36 CP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1° aprile 2009 dalla parte civile per quanto le concerne le sue pretese di risarcimento;
indetto il dibattimento 30 ottobre 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 17 agosto 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se deve essere accolta la pretesa della parte civile che chiede il versamento della somma di fr. 530.- a titolo di risarcimento.
2. Sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 41 e segg. CO; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
rinvia la parte civile al competente foro civile per l’evasione delle sue pretese.
carica la tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- a CIVI 1.
dà atto che i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
“la condanna di ACCU 1:
1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 900.-.
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 150.decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 04.10.2007 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 36 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese di fr. 200.-”
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispostivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 30 marzo 2009.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale