Incarto n. 10.2009.164 DA 1072/2009
Bellinzona 3 novembre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 DI 1)
prevenuto colpevole di
1. lesioni semplici,
per avere, a __________ in data 25 dicembre 2008, provocato a CIVI 1 Pifferi, prendendola per le mani e piegandole all’indietro le dita, le lesioni attestate dal certificato medico 28 gennaio 2008 del Dr. med. __________, agli atti;
2. minaccia,
per avere, a __________ in data 25 dicembre 2008, incusso spavento e timore a CIVI 1, minacciandola brandendo tra le mani una sedia;
fatti avvenuti il 25 dicembre 2008 a __________;
reati previsti dagli art. 123 cifra 1 e 180 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1072/2009 di data 4 marzo 2009 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 800.- (ottocento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 80.- (ottanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).
3. Si rinvia la parte civile CIVI 1, __________ al competente foro per le pretese di natura civile.
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 marzo 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 3 novembre 2009, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento da tutte le accuse del proprio assistito;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. lesioni semplici
1.2. vie di fatto
1.3. minaccia
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Se ha agito per legittima difesa.
3. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 15, 123 cifra 1, 126, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 3, 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
proscioglie ACCU 1ACCU 1
dalle accuse di lesioni semplici, vie di fatto e minaccia per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 1072/2009 del 4 marzo 2009.
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 900.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 600.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 50.- testi
fr. 850.- totale