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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.08.2010 10.2009.145

25. August 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·595 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Cattiva gestione di una società

Volltext

Incarto n. 10.2009.145 DA 1003/2009

Bellinzona 25 agosto 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Natalie Cadlini in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: DI 1)  

prevenuto colpevole di         cattiva gestione

                                        per avere, a __________, nel periodo tra il 1997 ed il 2001, agendo in qualità di azionista nonché amministratore unico rispettivamente membro del consiglio di amministrazione della __________, __________, a causa di una cattiva gestione, in particolare di un’insufficiente dotazione di capitale, cagionato o aggravato l’eccessivo indebitamento della __________, ritenuto che la società è stata dichiarata in fallimento con decreto pretorile del __________2001 e meglio per avereomesso di dotare la __________ (già __________) di sufficiente capitale, società senza attivi di cui aveva acquistato da __________ il pacchetto azionario per l’importo di circa CHF 1'000.-, procedendo successivamente con rogito __________ 1997 al cambio della ragione sociale ed all’aumento di capitale da CHF 50'000.a CHF 100'000.-, senza ricostituire il capitale sociale né procedere alla prevista ulteriore liberazione del capitale da lui sottoscritto, aggravando in tal modo l’eccessivo indebitamento della società rispettivamente aggravando la situazione di quest’ultima conoscendone l’insolvenza;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 165 cifra 1 CP, richiamato l’art. 48 litt. e per il lungo tempo trascorso;

perseguito                         con decreto d’accusa del 3 marzo 2009 n. 1003/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di fr. 4'800.-, corrispondente a 60 aliquote da fr. 80.00 (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

                                 3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 4 marzo 2009 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 25 agosto 2010, al quale ha preso parte l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, che ha chiesto il proscioglimento dal reato del proprio assistito;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di cattiva gestione?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quale dev’essere la pena?

                                 3.     L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?

                                 3.     Chi sopporta gli oneri processuali?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli 165 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di cattiva gestione, art. 165 cifra 1 CP, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1003/2009 del 3 marzo 2009;

carica                               allo Stato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 540.00;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato

                                        fr.                       500.00                   tassa e spese giudiziarie

                                        fr.                         40.00                   testi                                                       

                                        fr.                      540.00                   totale

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