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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.02.2010 10.2009.120

2. Februar 2010·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,038 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Trasportare sulla propria persone denaro contante proveniente dal traffico di stupefacenti e acquistare telefoni cellulari che risultavano essere rubati

Volltext

Incarto n. 10.2009.120 DA 652/2009

Bellinzona 2 febbraio 2010  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con il segretario Flavio Biaggi per giudicare

  difeso da:  

prevenuto colpevole di 1.     riciclaggio di denaro

                                         per avere, il __________ 2004, a __________, trasportando sulla propria persona,  a destinazione dell'Africa, in parte nascosti nel tubetto di uno shampoo, denaro contante per FRS 66'090.- e € 13'810.- provenienti da traffico di stupefacente, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o comunque dovendo presumere che provenissero da un crimine;

                                 2.     ricettazione

                                         per avere, tra il mese di __________ ed il __________, acquistando 4 telefoni cellulari che risultavano rubati a prezzi varianti tra i fr. 30.- ed i fr. 70.il pezzo, acquistato una cosa che sapeva o doveva presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio.

                                         reati previsti dagli art. 160 cifra 1 cpv. 1 e  305bis cifra 1 CP richiamato l’art. 6 CEDU in relazione alla violazione del principio di celerità;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 febbraio 2009 n. 652/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:

1.    Alla pena pecuniaria di fr. 2'700.-, corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 annii (art. 42 e seg. CP).

2.    Alla multa di fr. 3'000.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 30 (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.00.

                                 4.     Ordina la confisca di FRS 66'090.-, € 13'810.- e la documentazione cartacea (art. 69 o 70 CP).

                                 5.     Ordina la confisca e la distruzione di 26 cellulari e 2 carte SIM.

                                 6.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 20 febbraio 2009;

indetto                              il dibattimento 2 febbraio 2010, al quale sono presenti, , e il difensore, Lugano;

                                       l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 2 ottobre 2009 non è comparso

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

sentiti                                il Procuratore pubblico, il quale postula la conferma del decreto d’accusa;

                                        il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito da ogni accusa e la liberazione di quanto sequestrato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     riciclaggio di denaro, per avere, il __________ __________, a __________, trasportando sulla propria persona,  a destinazione dell'Africa, in parte nascosti nel tubetto di uno shampoo, denaro contante per FRS 66'090.- e € 13'810.- provenienti da traffico di stupefacente, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo o comunque dovendo presumere che provenissero da un crimine?

                              1.2.     ricettazione, per avere, tra il mese di __________ ed il ____________________, acquistando 4 telefoni cellulari che risultavano rubati a prezzi varianti tra i fr. 30.- ed i fr. 70.- il pezzo, acquistato una cosa che sapeva o doveva presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Deve essere ordinata la confisca di CHF 66'090.--, di Euro 13'810.— e della documentazione cartacea?

                                 5.     Deve essere ordinata la confisca e la distruzione dei 26 cellulari e delle due carte SIM?

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

visti                                   gli art. 69, 70, 160 cifra 1 cpv. 1, 305bis cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 3., 5., in modo parzialmente affermativo al quesito posto sub 4.; come segue ai quesiti posti sub 2 e 6.;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di ricettazione (art. 160 cifra 1 cpv. 1 CP) e di riciclaggio di denaro (art. 305bis cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 652/2009 del 16 febbraio 2009;

condanna                        ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2'700.-- (duemilasettecento), da dedursi il carcere preventivo sofferto dal 9 settembre al 12 ottobre 2004;

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 3'000.-- (tremila);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 30 (trenta) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                    3.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.— per complessivi fr. 400.--;

ordina                             la confisca di CHF 66'090.-e di Euro 13'810.-- sequestrati a __________ il __________ __________ dalla Polizia Cantonale (SAD) di __________;

                                        la confisca e la distruzione dei 26 cellulari e delle due carte SIM sequestrati a Chiasso il __________ dalla Polizia Cantonale (SAD) di __________;

comunica                        che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

                                        Il condannato può ricorrere solo contro la dichiarazione di contumacia;

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio reperti, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

                                        fr.                     3'000.--         multa

                                        fr.                       200.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       200.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                    3'400.--         totale

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