Incarto n. 10.2009.119 DA 612/2009
Bellinzona 23 febbraio 2010
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di pornografia
per avere, nel corso del 2007 e fino al 25 gennaio 2008, a __________ detenuto dopo averlo scaricato sul proprio PC e quindi archiviato su un CD un filmato contenente un rapporto sessuale tra un essere umano e un cane, ovvero importato e fabbricato rappresentazioni pornografiche vertenti su atti sessuali con animali;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 197 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 6 febbraio 2009 n. 612/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 90.-, corrispondente a 3 aliquote da fr. 30.- (art. 34 e seg. CP).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
4. Ordina la confisca e la distruzione del CD sequestrato (art. 69 cpv. 2 CP).
5. Per gli altri reati imputati è stato decretato l'abbandono con decisione separata.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 19 febbraio 2009;
indetto il dibattimento in data 23 febbraio 2010, al quale sono comparsi l’accusato e il suo difensore, DI 1,; il Procuratore pubblico con lettera 24 novembre 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito;
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di pornografia, per avere, nel corso del 2007 e fino al 25 gennaio 2008, a Stabio detenuto dopo averlo scaricato sul proprio PC e quindi archiviato su un CD un filmato contenente un rapporto sessuale tra un essere umano e un cane, ovvero importato e fabbricato rappresentazioni pornografiche vertenti su atti sessuali con animali?
2. In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?
3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?
4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione del CD sequestrato?
5. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 52, 197 cifra 3 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub 1. e 4., come segue agli altri quesiti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di pornografia (art. 197 cifra 3 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 612/2009 del 6 febbraio 2009;
manda ACCU 1 esente da pena in applicazione dell’art. 52 CP ritenute la lieve entità della colpa e delle conseguenze del fatto;
assegna a carico di ACCU 1 la tassa di giustizia di fr. 75.-- e le spese giudiziarie di fr. 75.— per complessivi fr. 150.— (centocinquanta);
ordina la confisca e la distruzione del CD sequestrato il 25.1.2008 (inc. MP 2008.842; no. Reperto 10421/S15 Div.);
avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 75.-- tassa di giustizia
fr. 75.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 150.-- totale