Incarto n. 10.2009.115 DA 386/2009
Bellinzona 20 luglio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuta colpevole di appropriazione indebita,
per essersi appropriata indebitamente a danno della CIVI 1, a, in data, per procacciare un indebito profitto a sé o ad altri, avvantaggiandosi della sua posizione di venditrice presso il negozio gestito dalla predetta società, dell’importo di CHF 2080.00 che le era stato affidato affinché venisse versato allo sportello automatico della Banca __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;
perseguita con decreto d’accusa del 26 gennaio 2009 n. 386/2009 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 450.-, (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.- (trenta) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CP).
2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1, , dell'importo di fr. 2'080.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett.b CPPT).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 150.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2009 dall'accusato;
indetto il dibattimento 20 luglio 2009, al quale ha preso parte unicamente l’accusata, mente il Ministero Pubblico ha postulato la conferma del decreto menzionato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, che ammette i fatti che le vengono rimproverati, precisando di avere restituito l’integralità della somma sottratta;
sentita da ultima l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È l’accusata autrice colpevole di appropriazione indebita?
2. In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?
3. L’eventuale pena dev’essere sospesa condizionalmente e se sì per quale periodo di prova?
4. Chi sopporta gli oneri processuali?
5. Devono essere riconosciute le pretese di parte civile?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 138 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di appropriazione indebita, ex art. 138 cifra 1 CP, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 386/2009 del 26 gennaio 2009;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.00 (trenta), per un totale di fr. 150.00 (centocinquanta);
§ l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 150.00 (centocinquanta);
§ in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.00;
non accoglie la pretesa di parte civile, in quanto l’importo è già stato restituito;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio degli stranieri, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 150.00 multa
fr. 75.00 tassa di giustizia
fr. 175.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale