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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.05.2009 10.2009.10

26. Mai 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·626 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Prendere parte ad una rissa

Volltext

Incarto n. 10.2009.10 DA 2617/2007

Bellinzona 26 maggio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         rissa,

                                        per avere, a __________ presso il bar __________ in data 27.04.2007, unitamente a __________, __________, __________, __________ e ad un’ulteriore persona non identificata in quanto datasi alla fuga, preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza le lesioni di __________ e di __________;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 133 cpv. 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 agosto 2007 n. 2617/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di fr. 2'000.-- (duemila) corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 100.-- (cento) - (art. 34 e seg. CP). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinquecento) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento).

ed inoltre                      4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 22 agosto 2007;

indetto                               il dibattimento 26 maggio 2009, al quale è comparso l’accusato, assistito dal suo difensore avv. DI 1; il Procuratore pubblico con lettera 6 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                i testi__________ e __________ ;

                                        il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito e postula vengano assegnate ripetibili come a nota d’onorario 26.5.09 per CHF 1'076.--;

                                        per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di rissa, per avere, a __________ presso il bar __________ in data 27.04.2007, unitamente a __________, __________, __________, __________ e ad un’ulteriore persona non identificata in quanto datasi alla fuga, preso parte ad una rissa che ha avuto per conseguenza le lesioni di __________ e di __________?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Devono essere riconosciute ripetibili e, se sì, in quale misura ?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito posto sub 1, come segue agli altri quesiti;

proscioglie                       ACCU 1 dall’accusa di rissa;

assegna                           le tasse e le spese allo Stato, che dovrà rifondere a ACCU 1 CHF 1'076.— a titolo di ripetibili;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       100.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       100.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         60.--         testi                                                                   

                                        fr.                      260.--         totale

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