Incarto n. 10.2008.73 DA 304/2008
Bellinzona 25 giugno 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di danneggiamento
per avere, il __________ a __________, colpito con un calcio (recte: con un calcio o una ginocchiata) il parafango anteriore della vettura __________ condotta da LESA 1, cagionando conseguentemente danni per un importo imprecisato;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di luogo e di tempo;
reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 304/2008 di data 28 gennaio 2008 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.00 cadauna,
corrispondenti a complessivi fr. 500.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 anni. 2. Alla multa di fr. 300.00, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 e delle spese giudiziarie
di fr. 100.00.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 14 febbraio 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 25 giugno 2008, al quale è comparso l’accusto personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 30 maggio 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 144 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di danneggiamento per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 304/2008 del 28 gennaio 2008.
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 300.- per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico ACCU 1
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 100.- spese giudiziarie
fr. 200.- totale