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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.06.2008 10.2008.58

3. Juni 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·612 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Circolazione in stato di ebrietà alcolemia: min. 0.80 - max. 1.23 grammi per mille

Volltext

Incarto n. 10.2008.58 DA 437/2008

Bellinzona 3 giugno 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da:

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Audi targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.80 - max. 1.23 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 437/2008 di data 4 febbraio 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.- L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 600.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 3 giugno 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 aprile 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale non contesta i fatti, ma dopo avere esposto la situazione personale ed economica dell’accusato chiede che il periodo di prova sia fissato in due anni e che la multa venga ridotta;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 34, 42, 47, 106 CP, 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 437/2008 del 4 febbraio 2008.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 300.- (trecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

      Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      800.00       totale

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