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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.06.2009 10.2008.547

2. Juni 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·890 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Circolare con l'autovettura in stato di ebrietà: alcolemia: min. 1.10 - max. 1.34 grammi per mille

Volltext

Incarto n. 10.2008.547/ DA 4711/2008

Bellinzona 2 giugno 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto l'autovettura Seat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.34 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 e nel 2006 (alcolemia: 1.42 grammi per mille) per analogo reato;

                                        fatti avvenuti a __________;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 9 dicembre 2008 n. 4711/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 12'600.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                    2.       Alla multa di fr. 1'200.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

                                    4.       Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 04.09.2006 (art. 46 cpv. 1 CPS).

                                    5.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 19 dicembre 2008;

indetto                               il dibattimento 2 giugno 2009, al quale è comparso l’accusato, assistito dal proprio difensore avv. DI 1, il Procuratore pubblico con lettera 9 aprile 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il difensore, il quale postula una massiccia riduzione della pena pecuniaria prevista, sia nel numero che nel quantum dell’aliquota oltre che della multa. Chiede inoltre che la precedente pena detentiva non sia revocata, ma semmai sia prolungato il periodo di prova;

                                         per ultimo l'accusat, che a richiesta del Giudice, dichiara di essere disposto a svolgere un lavoro di pubblica utilità;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto, a __________ il __________, l'autovettura Seat targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.10 - max. 1.34 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 e nel 2006 (alcolemia: 1.42 grammi per mille) per analogo reato?

                                 2.     In caso di risposta affermativa quale deve essere la pena?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 75 giorni di detenzione decretata dal Ministero Pubblico con decreto d’accusa del 4 settembre 2006?

                              4.1.     In caso di risposta negativa deve essere prolungato il periodo di prova e, se sì, di quanto?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente al quesito posto sub 1., negativamente al quesito posto sub 4., come segue agli altri quesiti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4711/2008 del 9 dicembre 2008;

condanna                        ACCU 1

                                    1.       al lavoro di pubblica utilità di 160 (centosessanta) ore;

                                        1.1.      l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota gior-naliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).

                                    2.       al pagamento della tassa di giustizia di fr. 250.-- e delle spese giudiziarie  di fr. 350.-- per complessivi fr. 600.-- (seicento);

non revoca                      il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 75 (settantacinque) giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 04.09.2006, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (un) anno;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino (81539),

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                   a carico di __________

                                        fr.                       250.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       350.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      600.--         totale

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