Incarto n. 10.2008.517 DA 4481/2008
Bellinzona 27 marzo 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: avv. DI 1, __________)
prevenuto colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca
per aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa una prima volta in data 14.12.2006 per il periodo 19.01.2007 - 18.06.2007, periodo poi prolungato il 10.05.2007 fino al 3.04.2008 ed una seconda volta il 7.11.2007 per un periodo indeterminato e meglio:
a __________ il 16.06.2007, l’autovettura Honda targata __________;
a __________ il 3.05.2008, l’autovettura Honda targata __________;
fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 95 cifra 2 LCStr
perseguito con decreto d’accusa n. 4481/2008 di data 24 novembre 2008 del che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 80 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna,
corrispondenti a complessivi fr. 2'400.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 anni. 2. Alla multa di fr. 500.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 5. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 9 dicembre 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 27 marzo 2009, al quale è comparso l’accusato personalmente assistito dal suo difensore avv. DI 1, mentre il Procuratore pubblico con lettera 19 febbraio 2009 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
prospettato all’accusato il giudizio sulla revoca del beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento per il secondo episodio e la riduzione della pena; postula la non revoca della condizionale;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata dal Ministero pubblico il 25 giugno 2007.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di circolazione senza licenza di condurre per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4481/2008 del 24 novembre 2008, limitatamente al fatto accaduto il 16 giugno 2007.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 600.- (seicento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. alla multa di fr. 300.- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere di fr. 30.- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 25 giugno 2007.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale