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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.09.2009 10.2008.488

8. September 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,382 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Guida in stato di inattitudine, incidente della circolazione, allontanamento dal luogo del sinistro e inosservanza dei doveri di infortunio;

Volltext

Incarto n. 10.2008.488 DA 4383/2008

Bellinzona 8 settembre 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1, difeso da: DI 1,

prevenuto colpevole di         1.  guida in stato di inattitudine,

                                             per aver condotto l’autovettura Mitsubishi targata __________  essendo in stato di ubriachezza così come risulta dagli indizi concludenti in tal senso (vedi: dinamica dei fatti; sue stesse ammissioni sulle bevande alcoliche sorbite, ecc.);

                                             fatti avvenuti ad __________ l’11 maggio 2008;

                                             reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;

                                        2.  infrazione alle norme della circolazione,

                                             per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza e di avvistare per tempo l’antistante carro agricolo AEBI targato __________ condotto da LESA 1 , urtandolo così da tergo;

                                             fatti avvenuti ad __________ l’11 maggio 2008;

                                             reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

                                        3.  elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

                                             per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell’alcolemia, allontanandosi dal luogo del suddetto incidente rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: dinamica e ora dell’incidente, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell’alito o del sangue;

                                             fatti avvenuti ad __________ l’11 maggio 2008;

                                             reato previsto dall’art. 91a cpv. 1 LCStr;

                                        4.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                             per aver abbandonato il luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

                                             fatti avvenuti ad __________ l’11 maggio 2008;

                                             reato previsto dall’art. 92 cpv. 1 LCStr in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 17 novembre 2008 n. 4383/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 120.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 5’400.--.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.-ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni dodici (recte: dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 dicembre 2008;

indetto                               il dibattimento 8 settembre 2009, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa,

preso atto                          della precisazione della difesa secondo cui l’opposizione è limitata ai punti n. 1, 3 e 4 del decreto d’accusa. Per la commisurazione della pena essa ha comunque precisato che ci sarebbe pure da disquisire sul punto n. 2 ritenuto che l’incidente è avvenuto all’alba o al crepuscolo e che il trattore non aveva la fanaleria di posizione e circolava in una zona nascosta;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione del teste;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito dai capi d’imputazione n. 1, 3 e 4. Per quanto concerne la guida in stato di inattitudine egli evidenzia come agli atti vi sia un unico indizio, ossia il fetore etilico di cui ha parlato il teste, mentre non vi è alcuna prova concludente del fatto che l’imputato abbia bevuto in maniera eccessiva. Non va a suo dire in effetti trascurato che egli ha asserito di aver bevuto solo due o tre birrini la sera prima e di essere ritornato a casa per dormire, per poi recarsi nuovamente a __________ solo al mattino dei fatti. Inoltre le modalità dell’incidente ed il comportamento del prevenuto dopo lo stesso, come confermato dal teste, non presentano alcuna anomalia che possa essere collegata ad un eventuale abuso etilico. In merito all’accusa di inosservanza dei doveri d’infortunio, il legale sottolinea come non essendovi stati feriti ma solo danni materiali, essendo il suo assistito persona nota alla parte lesa ed essendosi i due messi subito d’accordo circa le modalità di risarcimento del danno, le disposizioni dell’art. 51 LCStr siano state pienamente rispettate. Non era in effetti necessario chiedere l’intervento della polizia e nessuna delle persone coinvolte aveva intenzione di farlo. Essa è stata allertata da qualche abitante della zona. Per questo motivo viene pure a cadere l’accusa di elusione dei provvedimenti per accertare l’inattitudine. Da ultimo il legale chiede che la pena per l’infrazione alle norme della circolazione venga massicciamente ridotta tenendo conto del fatto che il veicolo tamponato circolava senza le luci di posizione;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Guida in stato di inattitudine,

                                        1.2.  Infrazione alle norme della circolazione,

                                        1.3.  Elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,

                                        1.4.  Inosservanza dei doveri in caso di infortunio,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

rilevando                            che, cadendo i reati di guida in stato di inattitudine, elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio, l’imputato risulta colpevole unicamente di infrazione alle norme della circolazione ai sensi dell’art. 90 cifra 1 LCStr;

                                        che la competenza di questo giudice è data per attrazione;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

                                        per avere, ad __________ l’11 maggio 2008, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza e di avvistare per tempo l’antistante carro agricolo AEBI targato __________ condotto da LESA 1 , urtandolo così da tergo;

e lo proscioglie                dall’accusa di:

                                        1.  guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,

                                        2.  elusione dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,

                                        3.  inosservanza dei doveri in caso di infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr,

                                        per i fatti descritti ai punti n. 1, 3 e 4 del decreto di accusa n. 4383/2008 del 17 novembre 2008;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 600.-- (seicento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

carica                               allo Stato la tassa e le spese giudiziarie rimanenti di complessivi fr. 750.--;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       600.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      850.00       totale

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       250.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       470.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         30.00       teste                  

                                        fr.                      750.00       totale

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