Incarto n. 10.2008.476 DA 3349/2006
Bellinzona 15 gennaio 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1,)
prevenuto colpevole di 1. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
per avere, durante un controllo di Polizia avvenuto ad __________ il __________, ingiuriato e minacciato gli agenti della Polizia cantonale intervenuti mentre compievano un atto che entrava nelle loro attribuzioni;
2. furto,
per avere, a scopo di indebito profitto, sottratto con scasso al fine di appropriarsene, a __________ presso il Bar __________ il __________, ai danni della __________, una videocamera marca “Panasonic NV-DS150EG” del valore di fr. 1’806.90;
3. ripetuto danneggiamento,
per avere intenzionalmente danneggiato cose mobili altrui nelle seguenti circostanze:
3.1. il __________ a __________, sferrato un calcio alla portiera posteriore destra dell’auto marca “__________” targata __________ di proprietà della __________, provocando un danno preventivato in fr. 1'357.50;
3.2. il __________ a __________, nelle circostanze menzionate al punto 2, danneggiato il vetro e la maniglia della porta d’entrata nonché il cavalletto su cui era posata la videocamera, provocando un danno complessivo non meglio quantificato;
4. violazione di domicilio,
per essersi, nelle circostanze di cui al punto 2, introdotto indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno di un locale chiuso;
5. ripetuta ingiuria,
per avere,
5.1. a __________ il __________, offeso l’onore di CIVI 2 tacciandola di “ladra”;
5.2. a __________ il __________ ed il __________, offeso l’onore di CIVI 3 urinando contro la porta d’entrata del bar __________ in segno di scherno verso il citato CIVI 3;
6. vie di fatto,
per avere, a __________ il __________, commesso vie di fatto contro CIVI 2 colpendola al braccio con una gomitata;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1, 139 cifra 1, 144 cpv. 1, 177 cpv. 1, 186 e 285 cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 13 settembre 2006 n. 3349/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Il rinvio delle parti civili al competente foro civile (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.- e delle spese giudiziarie di fr. 2'100.-.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 19 settembre 2006;
preso atto che con sentenza 31 maggio 2007 del giudice della Pretura penale __________ l’accusato è stato prosciolto dall’accusa di ingiuria di cui al punto 5.2 del decreto di accusa e dichiarato colpevole di tutti gli altri reati, con la condanna a una pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 180.- sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e a una multa di fr. 4'000.-;
(mandato esente da pena per l’imputazione di ingiuria di cui al punto 5.1 del decreto di accusa);
vista la sentenza 16 settembre 2008 della Corte di cassazione e revisione penale, che annulla la dichiarazione di colpevolezza concernente il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e i punti 1, 1.1, 2. e 2.2 (recte 2.1) della condanna, rinviando gli atti su questi punti alla Pretura penale per nuovo giudizio;
ritenuto quindi che la dichiarazione di colpevolezza per i reati di furto, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, ingiuria (con riferimento al punto 5.1 del decreto di accusa) e vie di fatto è definitiva e che il nuovo dibattimento è limitato al reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari e alla commisurazione della pena per tutti i reati commessi;
indetto il dibattimento 15 gennaio 2009, al quale è presente l’accusato personalmente e il suo difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti i testimoni;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento dal reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari; in merito alla pena, invoca la violazione del principio di celerità e l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso dai reati e chiede una massiccia riduzione della pena, che deve essere contenuta in 5 o 6 aliquote giornaliere al massimo, sospese condizionalmente, e in una multa di fr. 500.-;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena per tutti i reati commessi.
2.1. Se vi è stata violazione del principio di celerità.
2.2. Se può beneficiare dell’attenuante specifica dell’art. 48 lett. e CP.
3. Sulle spese per l’odierno giudizio e sulle ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 34, 42, 47, 48, 49, 106, 126 cpv. 1, 139 cpv. 1, 144 cpv. 1, 177 cpv. 1 e 2, 186, 285 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dall’imputazione di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3349/2006 del 13 settembre 2006.
rileva che la dichiarazione di colpevolezza per i reati di furto, ripetuto danneggiamento, violazione di domicilio, ingiuria e vie di fatto di cui alla sentenza 31 maggio 2007 del giudice della Pretura penale __________ è cresciuta in giudicato.
manda esente ACCU 1 da pena per l’imputazione di ingiuria per i fatti descritti al punto 5.1 del decreto di accusa n. 3349/2006 del 13 settembre 2006.
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 180.- (centoottanta), per un totale di fr. 3'600.- (tremilaseicento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 1'000.- (mille);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
carica le spese dell’odierno giudizio allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'000.- per ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1,
fr. 1'000.00 multa
fr. 1'000.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 50.00 testi
fr. 250.00 totale