Incarto n. 10.2008.460 DA 4027/2008
Bellinzona 14 aprile 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzato, nel corso dell’ultimo anno sino al 13 agosto 2008, a __________, coltivato un imprecisato numero di piante di canapa a scopo di consumo personale;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 19a LStup;
perseguito con decreto d’accusa del 23 ottobre 2008 n. 4027/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
3. Ordina la confisca di tutto quanto sequestrato in data 27 agosto 2008 numero Reperto 10537 (art. 69 o 70 CPS).
4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 novembre 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 14 aprile 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre la Sostituto Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e della teste;
sentito il difensore, il quale rileva l’esigua gravità del caso, il consumo irrisorio, la qualità scadente, il reale motivo della coltivazione, ossia farne delle tisane per lenire i dolori della compagna, gravemente malata, l’assenza di un fine di lucro, i motivi onorevoli ed il sincero pentimento. In conclusione, egli postula, in applicazione degli art. 19a, 19b LStup e l’art. 48 CPS, in via principale, l’abbandono del procedimento e, in via subordinata, di prescindere da ogni pena, pronunciando eventualmente un ammonimento. In via ancora più subordinata, egli chiede di contenere la multa in fr. 100.-- al massimo, ritenuto che il suo cliente ha agito per motivi onorevoli, ha dimostrato sincero pentimento e si trova in una difficile situazione economica;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
2. Quale deve essere l’eventuale pena?
3. L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48 CPS; 19a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4027/2008 del 23 ottobre 2008;
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;
ordina la confisca e la distruzione di tutto quanto sequestrato in data 27 agosto 2008 dalla Polizia cantonale, reperto n. 10537 (art. 69 CPS);
comunica che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio reperti, Bellinzona,
Polizia scientifica, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di, ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 100.00 spese giudiziarie
fr. 500.00 totale