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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.03.2009 10.2008.455

17. März 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·557 Wörter·~3 min·6

Zusammenfassung

Lasciare per disattenzione una candela accesa sul tavolo di lavoro causando così un incendio

Volltext

Incarto n. 10.2008.455 DA 4055/2008

Bellinzona 17 marzo 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Chiara Buzzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difesa da: DI 1

prevenuta colpevole di         incendio colposo,

                                        per avere, il 1. dicembre 2007, a __________, per disattenzione, lasciando una candela accesa sul tavolo di lavoro presso il __________, che ha poi dato fuoco ai materiali e mobili circostanti, per negligenza causato un incendio che ha provocato il danneggiamento dei locali e di quelli dei negozi vicini;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 222 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 27 ottobre 2008 n. 4055/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 200.--, corrispondente a 5 aliquote da fr. 40.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 novembre 2008 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 17 marzo 2009, al quale hanno partecipato l’accusata ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento della sua assistita in virtù del principio in dubio pro reo. Egli si richiama ai contenuti della perizia prodotta in data odierna ed evidenzia come la stessa abbia escluso la possibilità che una candelina scaldavivande possa essere all’origine dell’incendio;

sentita                               da ultima l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di incendio colposo per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 222 cpv. 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,

                                        per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 4055/2008 del 27 ottobre 2008;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       120.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      270.00       totale

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