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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.04.2009 10.2008.440

28. April 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,096 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Appropriarsi di un anello del valore di fr. 18'000.-- dimenticato nei bagni di una gioielleria da una dipendente della stessa

Volltext

Incarto n. 10.2008.440 DA 4042/2008

Bellinzona 28 aprile 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1  , difesa da: DI 1

                                        detenuta dal 16 settembre 2008 al 17 settembre 2008,

prevenuta colpevole di         appropriazione semplice,

                                        per essersi, in data 9 settembre 2008, a __________, presso i bagni della gioielleria __________, per procacciarsi un indebito profitto, appropriata di un anello del valore di fr. 18’000.--, colà dimenticato dalla proprietaria;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto art. 137 cifra 1 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del 27 ottobre 2008 n. 4042/2008 della AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 2’070.-- (duemilasettanta), corrispondente a 70 (settanta) [recte: 69 (sessantanove)] aliquote da fr. 30.-- (trenta), (recte: già) dedotta 1 aliquota per giorno 1 di carcere preventivo sofferto; con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 69 (art. 34 e 36 CPS).

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

                                        3.  Alla revoca del beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (10 aliquote di fr. 30.-- per aliquota), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 30 aprile 2008 (art. 46 cpv. 1 CPS); con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di (recte: 10) giorni (art. 36 CPS).

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2008 dall’accusata;

indetto                               il dibattimento 28 aprile 2009, al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore, e la Sostituto Procuratore Pubblico;

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa,

prospettata                        all’imputata, ai sensi dell’art. 250 cpv. 2 CPP, l’estensione dell’accusa al reato di furto;

preso atto                          che la difesa rinuncia al rimando ai sensi dell’art. 250 cpv. 3 CPP;

proceduto                          all'interrogatorio dell'accusata;

preso atto                          che quest’ultima si è dichiarata disposta, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;

sentita                               la Sostituto Procuratore Pubblico, la quale rileva come la versione fornita dall’accusata sia strana e ben poco credibile. A suo avviso, vi sono concreti e convergenti indizi che sia stata l’accusata a sottrarre l’anello. Il fatto che volesse tenerlo per sé è inoltre dimostrata dal suo comportamento. Lascia al giudice la valutazione giuridica a sapere se si tratti di furto o di appropriazione semplice, osservando comunque come la parte lesa avesse ancora l’intenzione di riprendere l’anello dimenticato in bagno. In conclusione, ella chiede la conferma del decreto d’accusa, compresa la revoca della sospensione condizionale della precedente condanna, considerato che la prevenuta ha già subito due condanne per fatti simili;

sentito                               il difensore, il quale ripercorre innanzitutto il difficile e sofferto percorso che la vita ha riservato alla propria cliente. Quanto ai fatti, la difesa rileva come sia possibile che gli stessi siano avvenuti in un momento di confusione, causato dall’ebrietà e dall’ansia. Viene dunque a cadere l’elemento soggettivo dell’intenzionalità del reato di furto, rispettivamente di quello di appropriazione semplice. La difesa postula pertanto l’assoluzione, in quanto l’accusata al momento dei fatti non era atta a comprendere l’illiceità del suo agire ed inoltre non è data l’intenzionalità. Nella denegata ipotesi di una condanna, chiede una massiccia riduzione della pena, ritenendola sproporzionata, da sostituire con il lavoro di pubblica utilità, sospeso condizionalmente. In effetti, la sua assistita non ha i mezzi per pagare la sanzione e non è nemmeno carcerabile. Infine chiede che non venga revocato il beneficio della sospensione condizionale della precedente condanna o, in subordine, che quest’ultima venga trasformata in lavoro di pubblica utilità;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputata è autrice colpevole di furto, rispettivamente di appropriazione semplice, per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Può essere riconosciuta l’incapacità o subordinatamente la scemata imputabilità ex art. 19 CPS?

                                        3.    Quale deve essere l’eventuale pena? Deve essere decretata una pena unica ex art. 46 cpv. 1 CPS?

                                        4.    L’imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 30.-- cadauna per complessivi fr. 300.-- decretata nei suoi confronti il 30 aprile 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, e, se sì, a quali condizioni?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 19, 137 cifra 1, 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 250, 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autrice colpevole di:

                                        furto, art. 139 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4042/2008 del 27 ottobre 2008;

revoca                              il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di fr. 300.-- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.-- (trenta), decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 30 aprile 2008;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  al lavoro di pubblica utilità di 240 (duecentoquaranta) ore, già dedotto il carcere preventivo sofferto (1 giorno);

                                             1.1.  l’accusata è avvertita che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

                                        a valere quale pena unica (art. 46 cpv. 1 CPS);

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                         Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       150.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      300.00       totale

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