Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.06.2009 10.2008.437

30. Juni 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·548 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Offendere l'onore di terze persone con epiteti quali "ladro e gabola"

Volltext

Incarto n. 10.2008.437 DA 3996/2008

Bellinzona 30 giugno 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di         ingiuria,

                                        per avere, a __________ presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, il 9 giugno 2008, offeso l’onore di CIVI 1 tacciandolo per due volte di “ladro e gabola”;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 177 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 20 ottobre 2008 n. 3996/2008 del AINQ 1 che propone:

                                        1.  Ritenuto che l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente, dichiara, in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS, ACCU 1 esente da ogni pena;

                                        2.  Non si percepiscono tasse e spese sul giudizio.

                                        3.  La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale ai sensi dell’art. 9 lett. b dell’Ordinanza sul casellario giudiziale (iscrizioni escluse);

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2008 dalla parte civile;

indetto                               il dibattimento 30 giugno 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre la parte civile (opponente) non ha presenziato, così come il Procuratore Pubblico, il quale ha postulato la conferma integrale del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’audizione delle testi;

sentito                               l'accusato, il quale conferma di essere stato provocato, prima di proferire le ingiurie di cui al presente decreto d’accusa. Chiede pertanto la conferma del decreto d’accusa. Protesta tasse e spese;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di ingiuria per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        2.1.  E’ applicabile l’art. 177 cpv. 2 CPS?

                                        3.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        ingiuria, art. 177 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 3996/2008 del 20 ottobre 2008;

e lo manda                      esente da pena, in applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPP, ritenuto che l’ingiuria è stata provocata direttamente dall’ingiuriato con un contegno sconveniente;

carica                               la tassa e le spese per complessivi di fr. 310.-- sono poste a carico della parte civile CIVI 1, __________, tenuto conto del suo atteggiamento processuale e della pretestuosità dell’opposizione;

comunica                         che la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                         50.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie

                                        fr.                       160.00       testi                      

                                        fr.                      310.00       totale

10.2008.437 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.06.2009 10.2008.437 — Swissrulings