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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.03.2009 10.2008.420

24. März 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·680 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Colpire al volto una persona, provocandole la frattura non dislocata del setto nasale

Volltext

Incarto n. 10.2008.420 DA 4029/2008

Bellinzona 24 marzo 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, a __________, in data 6 febbraio 2008, colpito con un pugno al volto LESA 1, provocandole le lesioni attestate dal certificato medico 7 febbraio 2008 del dr. med. assistente __________ del Pronto Soccorso dell’Ospedale Regionale di __________, agli atti;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS, richiamata l’art. 42 cpv. 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 21 ottobre 2008 n. 4029/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 ottobre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 24 marzo 2009, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               l'accusato, il quale chiede di essere prosciolto, in quanto, dopo essere stato provocato dalla parte lesa, si è limitato ad appoggiarle la propria mano sul torace, per allontanarla. Quest’ultima si è invece lasciata cadere volontariamente al suolo ed ha iniziato a gridare;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?

                                        2.    Trattasi di vie di fatto?

                                        3.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        4.    L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 42 cpv. 1, 48 lett. b, 123 cifra 1, 126 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti ed avendo preso atto che non sussistono prove in merito all’origine del colpo di frusta lamentato dalla vittima, che risulta poco compatibile con un colpo al viso, nonché tenendo in considerazione l’atteggiamento provocatorio della parte lesa;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per avere, a __________, in data 6 febbraio 2008, colpito al volto LESA 1, provocandole la frattura non dislocata dell’osso nasale;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 150.-- (centocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale

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