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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.03.2009 10.2008.366

18. März 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·943 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti (cannabis); circolare a velocità inadeguata (rilevata da un agente di polizia), effettuare manovre di sorpasso tra due colonne di veicoli e invadere la corsia di contromano

Volltext

Incarto n. 10.2008.366 DA 3218/2008

Bellinzona 18 marzo 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Chiara Buzzi in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di         guida in stato di inattitudine,

                                        per aver condotto il motoveicolo Suzuki targato __________ essendo sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, così come emerge dall’analisi tossicologica del 6 giugno 2008 risultata positiva per la cannabis;

                                        fatti avvenuti a __________ il 3 giugno 2008;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv. 2 LCStr;

                                        grave infrazione alle norme della circolazione,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato nello stato psico-fisico surriferito a velocità inadeguata rispetto ai vigenti limiti di 60 e 80 km/h, rilevata da un agente di polizia che lo seguiva, effettuando poi delle manovre di sorpasso tra due colonne di veicoli ed invadendo ripetutamente la corsia di contromano delimitata dalla linea di sicurezza;

                                        fatti avvenuti a __________, autostrada A2 e strada cantonale, il 3 giugno 2008;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a) e b), 7 cpv. 1, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa dell’1 settembre 2008 n. 3218/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 1'650.--.

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1'000.-ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 12 settembre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 18 febbraio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito dal reato di guida in stato di inattitudine non essendo lo stesso sufficientemente dimostrato. Per quanto concerne il secondo capo di imputazione ne chiede la derubricazione in infrazione semplice;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di:

                                        1.1.  Guida in stato di inattitudine,

                                        1.2.  Grave infrazione alle norme della circolazione, sub. infrazione semplice alle norme medesime,

                                               per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    Quale deve essere l’eventuale pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2, 90, 91 cpv. 2 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a) e b), 7 cpv. 1, 10 cpv. 1, 12 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        grave infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 2 LCStr,

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver effettuato delle manovre di sorpasso tra due colonne di veicoli, oltrepassando ripetutamente la linea di sicurezza 6.01, nonché aver anticipato la preselezione, rispettivamente aver superato un’auto in una curva a gomito ove il sorpasso oltre che proibito è pericoloso;

                                        fatti avvenuti a __________ in data 3 giugno 2008, sull’autostrada A2 e sulla strada cantonale;

e lo proscioglie                dall’accusa di guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 2 LCStr, per i fatti descritti al punto n. 1 del summenzionato decreto;

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 1’100.-- (millecento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 700.-- (settecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 670.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    ,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       700.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       370.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1370.00       totale

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