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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.01.2009 10.2008.358

29. Januar 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·937 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Guidare ripetutamente veicoli a motore nonostante la revoca della licenza di condurre

Volltext

Incarto n. 10.2008.358 DA 3104/2008

Bellinzona 29 gennaio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1 ,

prevenuto colpevole di         1.  ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca,

                                             per aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 20 aprile 2006 per un periodo indeterminato, e meglio:

                                             1.1.    il 18 ottobre 2006 a __________, l’Opel Frontera targata __________;

                                             1.2.    il 25 maggio 2007 a __________, l’Opel Frontera targata __________;

                                             1.3.    il 3 luglio 2007 ad __________, l’Opel Frontera targata __________;

                                             1.4.    il 7 agosto 2007 a __________, l’Opel Corsa targata __________;

                                             1.5.    il 1 e il 2 agosto 2007 a __________, l’Opel Frontera targata __________;

                                             1.6.    il 19 novembre 2007 a __________, l’Opel Frontera targata __________;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 25 agosto 2008 n. 3104/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.-- cadauna (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 13’500.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 giorni (art. 34 e 36 CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 1’000.--, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con un pena detentiva di 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 settembre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 29 gennaio 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede che il suo assistito venga prosciolto da tutte le accuse ad eccezione di quelle per i fatti di cui ai punti n. 1.3. ed 1.6., ammessi. In effetti i restanti punti dell’accusa non sono sufficientemente sostanziati. Evidenzia inoltre come la situazione economica dell’imputato sia molto peggiore di quella presa in considerazione dall’accusa, per cui le aliquote, oltre a dover essere ridotte massicciamente come numero, devono essere sensibilmente abbassate nel loro ammontare. Postula infine la sospensione condizionale della pena, ritenuto che la prognosi è sicuramente favorevole, come attestato dalla documentazione prodotta;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante la revoca per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        1.  ripetuta guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,

                                             per aver ripetutamente condotto veicoli a motore sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente autorità amministrativa in data 20 aprile 2006 per un periodo indeterminato, e meglio:

                                             1.1.    il 18 ottobre 2006 a __________, l’Opel Frontera targata __________, invadendo parzialmente la pubblica via spostando il veicolo sul piazzale privato davanti alla sua officina;

                                             1.2.    il 3 luglio 2007 ad __________, l’Opel Frontera targata __________

                                             1.3.    il 1 agosto 2007 a __________, l’Opel Frontera targata __________;

                                             1.4.    il 19 novembre 2007 a __________, l’Opel Frontera targata __________;

condanna                         ACCU 1i

                                        1.  alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-- (sessanta), per un totale di fr. 5’400.-- (cinquemilaquattrocento);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena pecuniaria, limitatamente a fr. 2’700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 60.-- (sessanta), è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni (art. 43 CPS);

                                             1.2.  la pena pecuniaria di fr. 2’700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 45 (quarantacinque) aliquote da fr. 60.-- (sessanta), deve essere pagata, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita da una pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 34 e 36 CPS);

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

    ,  

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, ufficio giuridico, Camorino,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     2700.00       pena pecuniaria

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       400.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     3400.00       totale

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