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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.02.2009 10.2008.354

17. Februar 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·750 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Colpire una persona con una sberla cagionadole un trauma all'osso nasale senza frattura

Volltext

Incarto n. 10.2008.354 DA 2910/2008

Bellinzona 17 febbraio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, in data 28 marzo 2004, a __________, presso il __________, colpendolo con una sberla, intenzionalmente cagionato un danno al corpo di CIVI 1, e meglio come da certificato medico agli atti rilasciato dall’Ospedale Regionale di __________ in data 29 marzo 2004 e attestante un “trauma osso nasale senza frattura”;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 123 cifra 1 CPS, richiamato l’art. 42 cifra 1 CPS;

perseguito                          con decreto d’accusa del 18 agosto 2008 n. 2910/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta), corrispondente a 15 (quindici) aliquote da fr. 30.-- (trenta) - (art. 34 e seg. CPS).

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni - (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 300.-- trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Si rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro per le pretese di natura civile (art. 94 cpv. 3 CPPT).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1 settembre 2008 dall’accusato;

indetto                               il dibattimento 17 febbraio 2009, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 4 novembre 2008, non è comparso, così come la parte civile, mentre il Procuratore Generale ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di lesioni semplici per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 42 cpv. 1, 123 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di:

                                        lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2910/2008 del 18 agosto 2008;

condanna                         ACCU 1

                                        a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale l’1 settembre 2008,

                                        1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 450.-- (quattrocentocinquanta);

                                             1.1.  l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni;

                                        2.  alla multa di fr. 300.-- (trecento);

                                             2.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 370.--;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;

prende atto                      che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

                                        e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                  300.00            multa

                                        fr.                  200.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  170.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  670.00            totale

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