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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.11.2008 10.2008.353

18. November 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·632 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

Esercitare senza permesso un'attività lucrativa in Svizzera

Volltext

Incarto n. 10.2008.353 DA 3234/2008

Bellinzona 18 novembre 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difeso da: Avv. DI 1)  

prevenuto colpevole di        infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, rispettivamente alla LF sugli stranieri,

                                        per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare di permesso di dimora senza attività, aprendo in proprio un’azienda di informatica senza annunciarsi alla competente Autorità di Polizia degli stranieri, esercitato senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr, rispettivamente 23 cpv. 6 LDDS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 3234/2008 di data 1° settembre 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 4'200.-, (quattromiladuecento), corrispondente a 60 (sessanta) aliquote da fr. 70.-- (settanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 3 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 5 settembre 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 18 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore mentre il Procuratore pubblico con lettera 20 ottobre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento; in via subordinata, chiede che l’accusato venga mandato esente da pena in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 in fine LDDS; sottolinea altresì che la pena è sproporzionata per rapporto ai fatti;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se ACCU 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri e di infrazione alla LF sugli stranieri per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 23 cpv. 6 LDDS; 333 cpv. 7 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di contravvenzione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere, a __________, nel periodo __________, quale titolare di permesso di dimora senza attività, aprendo in proprio un’azienda di informatica senza annunciarsi alla competente autorità, violato per negligenza le disposizioni di polizia degli stranieri.

condanna                         ACCU 1

                                        1.  alla multa di fr. 300.- (trecento);

                                             1.1.  in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giurico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       300.00       multa

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                                                 

                                        fr.                      500.00       totale

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