Incarto n. 10.2008.311 DA 2605/2008
Bellinzona 2 dicembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare
ACCU 1 , difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzata, a __________, nel periodo primavera 2005/giugno 2006, ripetutamente procurato a __________, che gli anticipava i soldi, almeno 70 grammi di cocaina, sostanza previamente acquistata da cittadini di etnia africana non meglio identificati a fr. 80.--/fr. 130.-- la bolas da 0,8/1 grammo;
2. contravvenzione alle Legge federale sugli stupefacenti,
per avere, senza essere autorizzata, a __________ e in altre località non meglio precisate del __________, nel periodo agosto 2005/9 giugno 2008, consumato personalmente un non meglio precisato quantitativo di cocaina (ma almeno 80 grammi), di marijuana (ma almeno 330 grammi) e un minimo quantitativo di eroina, nonché per avere detenuto a __________ in data 9 ottobre 2007 1,7 grammi lordi di eroina, 0,12 grammi lordi di cocaina e 5,2 grammi lordi di marijuana, sostanze destinate al suo consumo personale sequestrate dalla Polizia comunale a seguito di un controllo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19 cifra 1 e 19a LStup, richiamati gli art. 42 cpv. 1, 69 cpv. 1 e 2 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 23 luglio 2008 n. 2605/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2’700.-- (duemilasettecento), corrispondente a 90 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 600.-- (seicento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Ordina la confisca e la distruzione di 1,7 grammi lordi di eroina, 0,12 grammi lordi di cocaina nonché 5,2 grammi lordi di marijuana (reperto SAD 3324.07) (art. 69 cpv. 2 CPS).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 6 agosto 2008 dal difensore;
indetto il dibattimento 2 dicembre 2008, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del 26 settembre 2008, non è comparsa, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,
1.2. Contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere ordinata la confisca e la distruzione di 1,7 grammi lordi di eroina, 0,12 grammi lordi di cocaina, nonché 5,2 grammi lordi di marijuana sequestratile dalla Polizia?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 42 cpv. 1, 69 CPS; 19 cifra 1, 19 a LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. infrazione contro la Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,
2. contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2605/2008 del 23 luglio 2008;
condanna __________ ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 2'700.-- (duemilasettecento);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 200.-- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
ordina la confisca e la distruzione di 1,7 grammi lordi di eroina, 0,12 grammi lordi di cocaina nonché 5,2 grammi lordi di marijuana (reperto SAD 3324.07) (art. 69 CPS).
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La condannata può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.
avverte la condannata della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi dalla data del dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.
Intimazione a:
,
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Polizia scientifica, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale