Incarto n. 10.2008.305 DA 2744/2008
Bellinzona 4 dicembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,
per aver condotto il ciclomotore Piaggio targato __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 16 ottobre 2007 per un periodo indeterminato;
fatti avvenuti a __________ l’11 marzo 2008;
reato previsto dall’art. 95 cifra 2 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 4 agosto 2008 n. 2744/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 2’400.--, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 80.--, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 30 giorni (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 500.-- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque) - (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di 12 mesi, decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ in data 24 gennaio 2008, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 7 agosto 2008 dal difensore;
indetto il dibattimento 4 dicembre 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta i fatti evidenziando comunque la buona fede del suo assistito. Chiede una riduzione sia della pena pecuniaria, tanto per l’ammontare delle aliquote quanto per l’importo delle stesse, sia della multa, in considerazione della precaria situazione finanziaria. Protesta tasse, spese e ripetibili;
sentito da ultimo l’accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di guida nonostante la revoca della licenza di condurre per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Deve essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi decretata nei suoi confronti il 24 gennaio 2008 dalle Assise correzionali di __________, e, se sì, a quali condizioni?
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 95 cifra 2 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
guida nonostante la revoca della licenza di condurre, art. 95 cifra 2 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2744/2008 del 4 agosto 2008,
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere di fr. 30.-- (trenta), per un totale di fr. 600.-- (seicento);
1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 12 mesi decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di __________ il 24 gennaio 2008, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
respinge la richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.00 pena pecuniaria
fr. 100.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 850.00 totale