Incarto n. 10.2008.27 DA 32/2008
Bellinzona 15 luglio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l'autovettura VW Touareg targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.78 - max. 3.37 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 2003 per analogo reato;
fatti avvenuti a __________ il 29 settembre 2007;
reato previsto dall’art. 91 cpv. 1 LCStr;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida uscendo conseguentemente di strada sulla destra terminando la corsa nell’adiacente ruscello;
fatti avvenuti a __________ il 29 settembre 2007;
reato previsto dall’art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
perseguito con decreto d’accusa del 14 gennaio 2008 n. 32/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 100.-- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 9’000.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).
2. Alla multa di fr. 1’800.-ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 18 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi (ai sensi del vCPS), decretata nei suoi confronti dalle Assise Correzionali di Lugano il __________, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 gennaio 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 15 luglio 2008, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
rilevato che l’accusato si è dichiarato disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;
sentito il difensore, il quale, rilevando il cambiamento radicale nello stile di vita del suo assistito, postula una sensibile riduzione della pena pecuniaria, della multa e delle tasse e spese giudiziarie, onde evitare l’effetto perverso che una pena pecuniaria eccessiva avrebbe sulla sua difficile situazione finanziaria. Egli sottolinea infine la disponibilità del suo assistito ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di:
1.1. Guida in stato di inattitudine,
1.2. Infrazione alle norme della circolazione,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. Può essere mantenuto il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 17 aprile 2007 dalle Assise correzionali di Lugano, e, se sì, a quali condizioni
5. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1, 90 cifra 1, 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 37 e segg., 42 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine, art. 91 cpv. 1 LCStr,
2. infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 32/2008 del 14 gennaio 2008;
condanna ACCU 1
1. al lavoro di pubblica utilità di 360 (trecentosessanta) ore;
1.1. l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 10 (dieci) mesi, decretata nei suoi confronti dalle Assise correzionali di Lugano il 17 aprile 2007, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CPS);
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 600.00 totale