Incarto n. 10.2008.266 DA 2245/2008
Bellinzona 17 ottobre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1;
prevenuta colpevole di 1. ingiuria,
per avere, ad __________ il __________ e il __________, rivolgendosi all'agente di polizia cantonale Sgtm __________ con le parole "...vai a cagare...ve lo metto in quel posto.." e all'agente di polizia cantonale sgt __________ con le parole "...andate a cagare...ve lo ficco dietro dove dico io...siete delle merde...levate quel culo di merda da qui...", offeso con parole l'onore di una persona;
infrazione alle norme della circolazione;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 177 CPS;
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, ad __________ il __________, circolando con la vettura Nissan targata __________, nell'effettuare una manovra di retromarcia, negligentemente urtato contro la vettura Mercedes targata TI 10970 di LESA 3, ivi regolarmente posteggiata, quindi contravvenendo alle norme sulla circolazione;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 4 LCStr., art. 3 cpv. 1, 17 cpv. 1 ONC;
perseguita con decreto d’accusa n. 2245/2008 di data 23 giugno 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusata:
1. Alla pena pecuniaria di 8 aliquote giornaliere da fr. 30.00 cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 240.00. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 7 luglio 2008 dall'accusata;
indetto il dibattimento 17 ottobre 2008, al quale è comparsa l’accusata personalmente mentre il Procuratore pubblico, con lettera 16 settembre 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
dato atto che la parte lesa (e querelante) sgt LESA 1, il 1 ottobre 2008 ha ritirato la querela da lui sporta e che ha dato adito all’imputazione numero 1 (ingiuria) del decreto d’accusa;
dichiarato che l’imputazione di cui al pto 1 del decreto d’accusa priva d’oggetto per recesso di querela, su questo punto il procedimento è quindi stralciato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentita da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. È ACCU 1 autrice colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel punto 2 decreto d’accusa a suo carico?
2.In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. A chi vanno caricate le tasse e le spese?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 26 cpv. 1, 31 cpv. 1, 36 cpv. 4, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1 LCStr; art. 3 cpv. 1, 17 cpv. 1, 56 cpv. 4 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di infrazione alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 1 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel pto 2 decreto di accusa n. 2245/2008 del 23 giugno 2008.
condanna ACCU 1
1. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 250.--;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 125.00 tassa di giustizia
fr. 125.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale