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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.11.2008 10.2008.227

25. November 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·4,591 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Appropriazione indebita per mancata restituzione e mancato pagamento dell'auto noleggiata; dominio sulla cosa; utilizzo del bene contrariamente alle indicazioni ricevute

Volltext

Incarto n. 10.2008.227 DA 1899/2008

Bellinzona 25 novembre 2008  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1;  

prevenuto colpevole di         appropriazione indebita,

                                        per essersi, in data 18.12.__________, a __________ ed in altre zone del Cantone Ticino o dell’Italia, al fine di conseguire un indebito profitto, appropriato dell’autofurgone __________, di colore grigio, targato (CH) __________, del valore di fr. 46'845.-, da lui noleggiato presso l’Autonoleggio CIVI 1, Lugano, omettendo di restituire lo stesso alla scadenza del contratto fissata per il 18.12.__________, ritenuto che l’autofurgone è stato recuperato a __________ a seguito dell’arresto di ACCU 1 in data 14 maggio __________;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

                                        reato previsto dall’art. 138 cifra 1 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 16 maggio 2008 n. 1899/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                    1.       Alla pena pecuniaria di fr. 6'300.00 (seimilatrecento), corrispondente a 90 (novanta) aliquote da fr. 70.00 (settanta) (art. 34 e seg. CP); da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 3 (tre). 

                                             L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                    2.       Alla multa di fr. 2'000.00 (duemila), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.00 (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.00 (cento).

ed inoltre                                L’autofurgone __________ viene restituito all’avente diritto CIVI 1, (art. 70 cpv. 1 CP); per il rimanente la parte civile viene rinviata al foro civile.

                                             La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 29 maggio 2008;

indetto                               il dibattimento 25 novembre 2008, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal proprio difensore __________ DI 1; il AINQ 1 con lettera 16 settembre 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito, in via subordinata, in caso di denegata pronuncia di condanna, che trovino applicazione, nell’ordine, gli art. 13, 52, 53 e/o 21 CP. Inoltre, avendo già sofferto l’accusato tre giorni di carcere preventivo la difesa postula che si soprassieda alla multa; chiede infine che siano pronunciate ripetibili a favore dell’accusato;

sentito                               per ultimo l'accusat;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita,       per essersi, in data 18.12.__________, a __________ ed in altre zone del Cantone Ticino o dell’Italia, al fine di conseguire un indebito profitto, appropriato dell’autofurgone __________, di colore grigio, targato __________, del valore di fr. 46'845.-, da lui noleggiato presso CIVI 1, omettendo di restituire lo stesso alla scadenza del contratto fissata per il 18.12.__________, ritenuto che l’autofurgone è stato recuperato a __________ a seguito dell’arresto di ACCU 1 in data 14 maggio __________?

                                 2.     Possono trovare applicazione l’art. 13 CP (errore sui fatti) o l’art. 52 CP (impunità) o l’art. 53 CP (riparazione) o l’art. 21 (errore sull’illiceità)?

                                 3.     In caso di condanna quale deve essere la pena?

                                 4.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 5.     Devono essere assegnate ripetibili e se sì in quale misura?

                                 6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti,

prso atto                            della dichiarazione di ricorso e richiesta di motivazione inoltrata in data 28 novembre 2008 dal. DI 1,;

considerato                        in fatto e in diritto:

                                 1.     ACCU 1, classe __________, cittadino italiano con residenza a __________, convive da oltre vent’anni con __________; dalla relazione sono nati sei figli, di cui quattro ancora vivono in casa.

Ottenuta la maturità scientifica presso un liceo di __________, l’accusato si è iscritto alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di __________, ove ha sostenuto quattro esami.

Dal profilo professionale egli ha specificato di svolgere da 17 anni l’attività di consulente aziendale. Da qualche anno, come indipendente, si occupa in specie di reperire e presentare clienti a diversi istituti di credito rispettivamente di “incorporare” (termine che lui indica essere sinonimo di “creare”) società in Inghilterra.

Per quanto attiene le sue relazioni con il Canton Ticino, ACCU 1 ha affermato di avere contatti con diverse banche sulla piazza di __________ rispettivamente di aver avuto, per un paio d’anni, un proprio ufficio presso il __________ di __________, ove saltuariamente, di media una volta ogni due mesi, riceveva clienti.

Quo alla propria situazione patrimoniale, l’accusato ha cifrato in Euro 7'000.-- la propria entrata media mensile netta. La convivente lavora ed ha un reddito proprio, così che a carico di ACCU 1 vi sono quattro figli minorenni.

                                2.    ACCU 1 ha più volte sostenuto essere solito utilizzare, per i suoi bisogni sia famigliari che professionali, autoveicoli presi a nolo, da ditte diverse.

                                       Così egli si è rivolto nella seconda metà del mese di settembre __________ all’agenzia CIVI 1, con la quale ha stipulato un contratto di noleggio di durata mensile avente per oggetto un’autovettura __________.

                                       L’accusato ha indicato quale indirizzo di riferimento e per la fatturazione la __________, presso il __________ (doc. 1).

                                       Trascorso il primo mese, su richiesta dell’accusato, il contratto è stato prorogato di un ulteriore mese, sino al 18 novembre __________. Nel pagamento di questa mensilità vi è stato un primo disguido a seguito del fatto che la carta di credito dell’accusato era risultata scoperta; il problema era rientrato qualche giorno dopo.

                                       Il signor __________, responsabile d’agenzia, aveva accondisceso poi “in via del tutto eccezionale” (cfr. interrogatorio di polizia, doc. 3) all’ulteriore domanda di ACCU 1 volta ad ottenere un nuovo prolungamento del contratto sino al 18 dicembre __________; un’altra volta la carta di credito mostrava una mancanza nella copertura.

                                       A far tempo dal 18 dicembre 2006 gli atti tacciono su eventuali riscontri di ACCU 1 ai richiami da parte di __________ alla restituzione del veicolo e al saldo del nolo, avvenuti dapprima telefonicamente, tentando, senza esito, di contattare “la presunta segretaria presso il __________” (cfr. interrogatorio __________ 22.01.__________, doc. 3, pag. 2), poi per via di posta elettronica.

                                       Davanti agli organi di polizia, __________ ha indicato che “in seguito, via posta elettronica, finalmente il cliente si è messo in contatto con il sottoscritto, adducendo quali giustificazioni al ritardo della riconsegna dell’auto e del pagamento, motivi famigliari e blocco temporaneo della carta di credito. Purtroppo fino ad oggi non si è ancora fatto vivo e men che meno ha tenuto fede alle promesse fatte, ovvero che si sarebbe presentato direttamente presso i nostri uffici per regolarizzare la sua posizione”.

                                3.    In data 12 gennaio __________ la CIVI 1 ha inoltrato denuncia penale per appropriazione indebita nei confronti del signor ACCU 1 e della __________ di __________.

Nel testo si puntualizza che sulla base di un contratto di noleggio il cliente, avvisato tanto via e-mail quanto per raccomandata, non aveva riconsegnato il veicolo né aveva saldato il conto, a quel momento ammontante a fr. 4'456.25.

Il 21 febbraio __________ il AINQ 1 ordinava l’arresto dell’accusato, che veniva eseguito ben oltre un anno dopo, il 14 maggio __________: ACCU 1 veniva rintracciato presso un albergo di __________, ove alloggiava con la compagna e tre figli.

Dal 14 al 16 maggio __________, ACCU 1 è stato detenuto in carcere.

4.     Con decreto 16 maggio __________ il AINQ 1 ha ritenuto ACCU 1 autore colpevole di appropriazione indebita per essersi, in data 18.12.__________, a __________ ed in altre zone del Cantone Ticino o dell’Italia, al fine di conseguire un indebito profitto, appropriato dell’autofurgone __________, di colore grigio, targato __________, del valore di fr. 46'845.--, da lui noleggiato presso CIVI 1, __________, omettendo di restituire lo stesso alla scadenza del contratto fissata per il 18.12.__________. Egli ha proposto una pena di 90 aliquote giornaliere da fr. 70.--, per un totale di fr. 6'300.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e una multa di fr. 2'000.--, oltre a tasse e spese di giustizia.

Gli atti sono stati trasferiti per competenza alla Pretura penale a seguito della tempestiva opposizione, datata 29 maggio 2008, da parte dell’accusato al decreto d’accusa.

                                 5.    In aula, così come già prima durante l’istruttoria predibattimentale, l’accusato, e con lui il suo difensore, hanno posto l’accento sulla volontà di pagare il nolo tutto in una volta, non appena possibile a seguito di qualche buon affare. A sostegno di un tale (non) agire, ACCU 1 si è richiamato ad un consenso tacito, da lui chiamato “putativo”, ottenuto dalla parte civile, atteso che questa, a suo dire in più occasioni, aveva prolungato il contratto scaduto il 18 dicembre __________ (l’accusato in aula ha parlato più volte di “novazione”).

                                        Stigmatizzando di non essere più stato contattato da un certo momento in poi, rispettivamente di non aver saputo che contro di lui fosse stata sporta denuncia, egli ha affermato di non aver mai avuto l’intenzione di appropriarsi dell’autovettura.

                                        Così anche il difensore che ha chiesto il proscioglimento, difettando a sua mente l’aspetto soggettivo del reato e trattandosi di mera questione di diritto civile. Egli ha insistito sul fatto che il proprio patrocinato non avesse mai avuto una condotta attiva, di appropriazione, tentando di occultare, magari riverniciandolo, l’autofurgone; nemmeno egli si sarebbe rifiutato di consegnarlo o avrebbe negato di averlo ricevuto in nolo.

                                        In via subordinata, in caso di denegata pronuncia di condanna, la difesa ha postulato l’applicazione, nell’ordine, dell’art. 13 CP (errore sui fatti), poiché  ACCU 1 credeva di poter agire come ha fatto, dell’art. 52 CP (punizione priva di senso), essendo la punizione già avvenuta nella forma del carcere preventivo sofferto, dell’art. 53 CP (riparazione), avendo l’accusato nel frattempo versato alla parte civile, che mai ha risposto alle sollecitatorie sul quantum da pagare, un importo di fr. 2'000.--, rispettivamente, infine, dell’art. 21 (errore sull’illiceità) poiché l’accusato non era cosciente di commettere un reato.

                                6.    Giusta l’art. 138 cifra 1 CP si rende colpevole di appropriazione indebita chiunque, per procacciare a sé un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata.

                                       Dal profilo oggettivo il reato richiede l’appropriazione di una cosa mobile affidata, laddove per affidato va inteso ciò che vien dato o lasciato all’autore affinché l’utilizzi in modo determinato nell’interesse altrui, in particolare per custodirlo, amministrarlo o consegnarlo secondo istruzioni espresse o tacite (DTF 120 IV 278 consid. 2 e rif. ivi citati).

                                       L’appropriazione implica che l’autore utilizzi il bene affidatogli contrariamente alle indicazioni ricevute, distanziandosi dalla destinazione fissata (DTF 121 IV 25 cons. 5).

                                       Dal punto di vista soggettivo l’autore deve agire intenzionalmente, bastando al riguardo la commissione per dolo eventuale (Corboz, Les infractions en droit suisse, I, Berna 2002, n. 9 ad art. 138 CP, pag. 226), allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, altrimenti detto qualsiasi vantaggio economico (Rehberg/Schmid, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 7. ed., Zurigo 1997, pag. 77).

                                       L’arricchimento, infine, deve essere indebito, illegittimo. In merito è dato dolo eventuale allorquando l’autore non è del tutto convinto del proprio diritto, pur tuttavia agisce accettando l’eventualità dell’arricchimento indebito (DTF 105 IV 36 consid. 3a).

                                7.    L’accusato ha sempre sostenuto di aver dedotto dal comportamento della CIVI 1, e meglio del responsabile __________, che il contratto di nolo fosse stato prolungato a tempo indeterminato e che, pur dati i problemi finanziari di fine __________, da lui definiti temporanei, egli sempre aveva ritenuto di poter riuscire a pagare l’intero scoperto in una volta, non appena concluso un buon affare.

                                       V’è pertanto dapprima da esaminare se tale tesi possa essere protetta.

                                       Primariamente va ricordato come in quel periodo, a far tempo dalla fine del __________, ACCU 1 non fosse facilmente rintracciabile.

                                       Egli aveva indicato al proprio partner contrattuale come unico indirizzo postale una società straniera con recapito presso il __________ di __________. Senonché ogni invio, richiamo o sollecito spedito a quell’indirizzo non avrebbe avuto alcun esito, considerato che lo stesso accusato al processo ha indicato che in quell’ufficio non metteva piede più di una volta ogni due mesi; di più, la Gendarmeria territoriale di __________, nel proprio rapporto di fine gennaio __________, segnala che “dagli accertamenti effettuati presso il __________ di __________ è risultato che ACCU 1 da diversi mesi è irreperibile; essendo anche debitore nei confronti della direzione di questo __________, la stessa ha provveduto a sopprimergli ogni tipo di servizio”.

                                       Ne dà del resto conferma __________ allorquando in polizia ha precisato di aver “tentato ripetutamente di contattare telefonicamente ACCU 1 e la sua presunta segretaria presso il __________ di __________, senza alcun esito” (interrogatorio Storti, doc. 3).

                                       L’unica via utile per il contatto fra le parti era quindi la posta elettronica.

                                       La difesa ha prodotto agli atti sette messaggi elettronici inviati da __________ a ACCU 1.

                                       Da lì, a suo dire, l’accusato avrebbe desunto il prolungamento (a tempo indeterminato) del contratto a comprova della mancanza di malanimo nel suo agire.

                                       Ebbene, proprio da tali documenti si evince che il 23 dicembre __________ __________ ricordava a ACCU 1 che il contratto era scaduto il 18 dicembre, e che il 19 gennaio __________ ancora __________ scriveva che la scadenza “per il ritorno ed il pagamento del furgone era il 10 gennaio __________”, attendendo urgentemente notizie (a mostrare che sin lì non ne aveva avute).

                                       Va pur detto che quest’ultima comunicazione, che riporta una data di scadenza diversa rispetto a quella pattuita, poteva indurre l’accusato a ritenere che sin lì (data comunque precedente all’invio e-mail) il rapporto giuridico fra le parti ancora era in vigore.

                                       Invano però, da quel momento, si cercherebbero ulteriori “segnali” di rinnovo, prolungamento o, per dirla con l’accusato, di “novazione” del contratto.  Né una qualsiasi persona al posto dell’accusato, peraltro persona istruita e che in aula ha evidenziato viva intelligenza, avrebbe potuto in qualche modo dedurne un tacito accordo all’uso sine die della vettura. Ciò anche alla luce del fatto che in precedenza era stato necessario un formale doppio rinnovo, di mese in mese, del contratto originario, fatto noto all’accusato: nel suo verbale di polizia 15 maggio __________ (pag. 2) egli ha confermato di sapere che “la scadenza di questo contratto purtroppo era mensile”, pur aggiungendo “ma rinnovabile”, rispettivamente che il prolungamento sino al 18 dicembre __________ era stato fatto dalla __________ “in via del tutto eccezionale”.

                                       Sempre dagli scritti e-mails (unidirezionali) di __________ all’accusato si rileva come già il 26 gennaio __________ il primo abbia comunicato il saldo dello scoperto al secondo, che quindi l’ha da quel momento sempre conosciuto, al di là delle lettere chiedenti il saldo alla parte civile in imminenza del processo. L’indicazione di un saldo, evidentemente, stava a significare che il contratto aveva preso termine (nel primo verbale di polizia del 15 maggio __________, ACCU 1 ha spiegato che dal momento in cui aveva ricevuto l’e-mail ove si cifrava uno scoperto di circa fr. 5'000.--, non potendolo onorare, “un po’ per vergogna e un po’ per il fatto che __________ non avrebbe più creduto alla mia parola, non mi sono più fatto vedere né sentire”).

                                       Se ciò non fosse bastato, __________ reiterava negli appelli altre tre volte, nei mesi di marzo e aprile __________, ricordando all’accusato come ”Lei mi sta mettendo in gravi difficoltà con la direzione di __________ per il mancato pagamento e restituzione del veicolo” e chiedendo insistentemente quando il veicolo sarebbe rientrato.

                                       Delle risposte dell’accusato, che ha prodotto solo i messaggi a lui inviati da __________, nulla si sa, se non quanto riferito in polizia dallo stesso responsabile della CIVI 1 di che riporta come l’accusato avesse addotto quale giustificazione “motivi famigliari e il blocco temporaneo della carta di credito”, indicando che si sarebbe presentato direttamente presso gli uffici di __________ “per regolarizzare la sua posizione”. La denuncia cita “2 risposte via e-mail che avrebbe saldato entro l’11.01.__________, cosa che non è avvenuta” (doc. 1).

                                       Da aprile __________, come confermato al dibattimento dall’accusato, è cessato ogni contatto fra le parti, di fatto inutile, visti gli esiti.

                                       L’arresto di ACCU 1, che ancora stava usando la __________, è avvenuto oltre un anno dopo, nel maggio __________.

                                       Quanto precede conduce a ritenere priva di ogni sostegno la tesi dell’accusato relativa ad un rinnovo (a tempo indeterminato e ancora “in vigore” al momento dell’arresto) del rapporto giuridico fra le parti.

                                       Se lo stesso è avvenuto, ciò può essere a ragione condotto sino al massimo al 10 gennaio __________.

                                       All’accusato era ben chiaro, per le comunicazioni ricevute, che la CIVI 1 riteneva da lì in avanti scaduto il contratto e richiedeva, insistentemente, finché non ha preso atto che i solleciti erano inutili, la restituzione del veicolo e il pagamento dello scoperto.

                                       Nemmeno soccorre all’accusato cercare di scaricare delle responsabilità sulla CIVI 1 o sul responsabile __________, ove si consideri che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale, ma in ogni caso qui non dato, comportamento antigiuridico altrui non muta né attenua la responsabilità per una violazione di norme imputabile a propria colpa (cfr. TF 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, cons. 3.3.).

                                8.    La difesa ha insistito sulla mancanza di volontà di appropriarsi del bene da parte del suo assistito rispettivamente sul mancato perseguimento di un illecito profitto.

                                       Cercando di ridurre la fattispecie ad un problema di mero diritto civile essa ha rilevato come accanto ad un’appropriazione omissiva debba sussistere un facere, una condotta positiva, che, qui, a suo parere, difetta, ritenuto che mai ACCU 1 si è rifiutato di consegnare l’autofurgone né mai ha negato di averlo ricevuto, né, ancora, egli ha cercato di occultarlo attivamente, nascondendolo o riverniciandolo.

                                       Relativamente ai presupposti oggettivi del reato, palese qui trattavasi l’autovettura __________ di cosa mobile appartenenti a terzi (la ditta CIVI 1), affidata all’accusato in forza di un contratto.

                                       L’appropriazione implica inoltre che l’autore voglia da una parte che il proprietario venga spossessato durevolmente del possesso sul bene e, d’altra parte, che intenda attribuirsi la cosa per un certo tempo (DTF 121 IV 25 consid. 1c). L’autore in pratica si comporta come proprietario senza averne la qualità, in violazione degli accordi che gli avevano permesso di acquisire il possesso sulla cosa (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 138 CP, pag. 226).

                                       Si appropria in altre parole di una cosa mobile colui che la incorpora economicamente al proprio patrimonio, anche solo temporaneamente, sia per conservarla, utilizzarla o alienarla, disponendone come fosse proprietario (DTF 118 IV 151 consid. 2a e rif. ivi citati).

                                       L’accusato ha chiaramente manifestato l’intenzione di privare durevolmente il legittimo proprietario dell’autovettura e di attribuirsela per un certo, lungo tempo, palesando così la volontà di non rispettare i diritti di chi gli ha affidato il bene, circostanza che costituisce l’elemento caratteristico dell’appropriazione indebita (cfr. DTF 121 IV 25 consid. 1 c).

                                       Nella fattispecie ACCU 1 ha denotato un comportamento attivo nell’uso dell’autofurgone come fosse proprio per circa 15 mesi, in spregio alle pattuizioni e ai richiami di chi glielo aveva affidato, senza dare segnali di sé per oltre un anno, fino a quando non è stato fermato.

                                       Invano si cercherebbe nell’incarto un solo atto, un solo scritto, un solo indizio di un contatto da parte di ACCU 1 con la parte civile, al di fuori dei due e-mails citati da __________: nessuno in ogni caso da cui traspaia la volontà di restituire quanto a lui affidato.

                                       Peraltro l’asserzione di avere sempre avuto l’intenzione di voler pagare tutto il dovuto in una volta stride con le gravi difficoltà finanziarie, ammesse, di quel tempo: ciò sta indicare, piuttosto, che nonostante non vi fossero le possibilità, l’accusato si era impegnato in un nolo oneroso, che non aveva serie prospettive di essere onorato.

                                       Nemmeno egli ha saputo rendere minimamente verosimile il suo dire che proprio il giorno dell’arresto (e mai prima, quindi), avvenuto il 14 maggio __________ a __________, avrebbe avuto l’intenzione di saldare il conto, poiché avrebbe ricevuto circa fr. 70'000.-- da fantomatici clienti che avrebbe dovuto incontrare qualche ora dopo, e che, sempre quel giorno, concluso l’affare, avrebbe riconsegnato l’autovettura alla CIVI 1.

                                       L’accusato ha scientemente fatto uso del bene affidatogli a palese danno della locatrice (che non ha potuto noleggiarlo ad altri rispettivamente ne ha subito il deprezzamento) e a profitto proprio, ritenuto che per quel lungo periodo (e oltre, se non fosse intervenuto l’arresto, allorquando egli ancora stava usando quell’auto) non ha dovuto assumersi i costi di altro nolo, dei mezzi pubblici o, addirittura, dell’acquisto di un’altra vettura, causando contemporaneamente - pur per un periodo solo temporaneo, ciò che basta (DTF 118 IV 29 consid. 3a) - impoverimento nella vittima e arricchimento nell’autore (cfr. Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 138 CP, pag. 227: DTF 122 II 430 seg.; 121 Iv 107; 119 IV 214 consid. 4b). 

                                       Se ne conclude l’adempimento del reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 138 cifra 1 CP.

                                9.    A riguardo delle richieste, poste in via subordinata, in caso di condanna, da parte del difensore di vedere applicate alcune norme della parte generale del CP, si dica quanto segue.

9.1.  Per l’art. 13 CP chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione. L’errore sui fatti esclude l’intenzione; l’autore realizza la fattispecie oggettiva, ma la sua intenzione non si estende a tutti gli elementi della stessa.

       La dottrina, nell’ambito dell’appropriazione indebita, richiama gli esempi, scolastici, qui non avveratisi, dell’autore che crede di appropriarsi di un bene senza valore (Rehberg/Schmid, op. cit., pag. 78) oppure che non sa che il bene affidatogli appartiene ad un terzo (Jenny, Strafrecht I, Basler Kommentar, 2. ed., Basilea 2007, n. 7 ad art. 21 CP, pag. 434).

       ACCU 1 è persona intelligente, tutt’altro che ingenua, con una lunga esperienza professionale in un contesto in cui sono quotidiani pattuizioni e obblighi contrattuali.

       Quanto esposto ai considerandi che precedono esclude una sua supposizione erronea della fattispecie: gli obblighi nei confronti di chi gli aveva affidato il bene erano (anche a lui) chiari, con lui pattuiti e a lui perfettamente conosciuti; egli, producendoli agli atti, ha poi mostrato di aver ricevuto e letto i richiami alla restituzione e al pagamento ricevuti dalla parte civile.

       In questo scenario non v’è spazio per l’errore sui fatti.

9.2.  Poco da dire sulla richiesta di applicazione dell’art. 52 CP, se non che quanto precede evidenzia come colpa e conseguenze del fatto siano tutt’altro che di lieve entità.

9.3.  Nemmeno può l’accusato trovare conforto nell’art. 53 CP, poiché non ha risarcito il danno, nemmeno nei limiti che da lui si potevano pretendere. Egli conosce lo scoperto dovuto dal gennaio __________ (cfr. e-mail __________ 26.01.__________) e, ad oggi, quasi due anni dopo, pur essendo la sua situazione economica attuale tutt’altro che disprezzabile (cfr. consid. 1) ha risarcito solo una minima parte, per lo più solo nell’imminenza del processo.

9.4.  L’art. 21 CP si applica nel caso di errore inevitabile, ossia quando l’autore non sapeva e non avrebbe potuto sapere di agire illecitamente (Messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero del 21 settembre 1998, pag. 27; Jenny, op. cit., n. 5 segg., pagg. 433 segg.). Per l’esperienza e il contesto geografico-culturale da cui proviene ACCU 1, l’errore sull’illiceità del proprio agire non è degno di seguito, né, a dire il vero, la difesa ha cercato con convinzione di perorarne l’applicazione.

10.   Giusta l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e dei suoi motivi personali, nonché dell’effetto che la stessa avrà sulla sua vita.

                                        La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico violato, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché in considerazione delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che il reo aveva di evitare l’esposizione a pericolo o la lesione (art. 47 cpv. 2 CP).

                                       Se bisogna far fede alle parole dell’accusato (e agli atti che non lo smentiscono) che, pur avendo sempre fatto ricorso a contratti di nolo o di leasing per le autovetture da lui utilizzate, mai ha avuto problemi di sorta e ha sempre onorato i propri impegni, si può ritenere quello in parola un caso isolato.

                                       Egli risulta poi incensurato nel nostro Paese. A suo dire, in Italia, è stato condannato per diffamazione per un articolo scritto su un giornale sul tema del riciclaggio, mentre è in corso un procedimento per appropriazione indebita che l’accusato giustifica con la volontà di un cliente, fallito, che “ha cercato di tutelarsi denunciando me ed altri” (verbale di polizia 16.5.__________, pag. 4).

                                       Il rapporto 29 gennaio __________ del Centro di Cooperazione di Polizia e Doganale riferisce che ACCU 1 “ha precedenti per denuncia a piede libero per abusivismo attività finanziaria, agosto __________, e appropriazione indebita e pena per coloro che concorrono nel reato, agosto __________” (annesso al doc. 4).

                                       In considerazione del fatto che fra gli atti appropriativi possibili nella fattispecie, ACCU 1 si è “limitato” all’uso contrariamente alle istruzioni, non giungendo all’occultamento o all’alienazione del bene rispettivamente tenendo conto del carcere preventivo di tre giorni già sofferto, si giustifica la condanna ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere - il cui importo va tuttavia aumentato, rispetto alla proposta dell’accusa, da fr. 70.-- a fr. 120.-- in base alla situazione patrimoniale accertata al dibattimento - e, in forza dell’art. 42 cpv. 4 CP, di una multa di fr. 200.--.

                                       Nulla osta alla sospensione condizionale della (sola) pena pecuniaria, come del resto proposto dall’accusa, per un periodo di due anni.

                              11.     Tasse e spese del procedimento vanno poste a carico del condannato, la cui richiesta di ripetibili va respinta.

P.q.m.,

visti                                   gli art. 138 cifra 1 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 4, negativamente ai quesiti posti sub 2 e 5, come segue agli altri quesiti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP) per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1899/2008 del 16 maggio 2008;

condanna                         ACCU 1

                                    1.       alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 3'600.-- (tremilaseicento), da dedursi il carcere preventivo sofferto di giorni 3 (tre);

                                        1.1.      l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                    2.       alla multa di fr. 200.-- (duecento);

                                        2.1.      in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

                                    3.       al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-- (ottocento);

respinge                           la domanda di ripetibili;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.

avverte                             che la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                       200.--         multa

                                        fr.                       600.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       200.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                     1000.--         totale

10.2008.227 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.11.2008 10.2008.227 — Swissrulings