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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.02.2009 10.2008.195

10. Februar 2009·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·692 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Depositare su un terreno oggetti e scarti vari senza autorizzazione

Volltext

Incarto n. 10.2008.195 DA 1760/2008

Bellinzona 10 febbraio 2009  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         infrazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente,

                                        per avere, nel periodo 2006-2007, ad __________, senza autorizzazione, depositando sul mappale n. __________ RFD oggetti e scarti vari tra cui autoveicoli inservibili, roulottes, rottami, legname, ingombranti, taniche contenenti liquidi vari, ecc, sistemato o gestito una discarica;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 60 cpv. 1 LPAmb;

perseguito                         con decreto d’accusa del 5 maggio 2008 n. 1760/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena pecuniaria di fr. 1’350.--, corrispondente a 45 aliquote da fr. 30.-- (art. 34 e seg. CPS.

                                             L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).

                                        2.  Alla multa di fr. 2’000.--, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (art. 106 cpv. 2 CPS).

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

                                        4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 15 maggio 2008 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 10 febbraio 2009, al quale hanno partecipato l’accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto                          che l’accusato si è dichiarato disposto, in caso di condanna, ad eseguire un lavoro di pubblica utilità;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del suo assistito evidenziando, con riferimento alla dottrina in merito, come nella fattispecie non ci si trovi di fronte ad una discarica ai sensi dell’art. 30e cpv. 2 LPAmb. Al limite potrebbe entrare in linea di conto una contravvenzione ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 lett. g LPAmb, ma non essendo stata prospettata una simile accusa, il giudice non può decidere sulla stessa. Nella denegata ipotesi di una condanna chiede una massiccia della pena principale e che si prescinda dalla multa, in considerazione della situazione finanziaria del suo cliente. Protestate tasse, spese e ripetibili;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    L’imputato è autore colpevole di infrazione alla legge federale sulla protezione dell’ambiente per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?

                                        2.    In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 60 cpv. 1, 61 LPAmb; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti e rilevando che non è stata prospettata l’accusa ai sensi dell’art. 61 LPAmb, per cui non è possibile prendere in considerazione una contravvenzione ai sensi dello stesso;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’accusa di:

                                        infrazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente, art. 60 cpv. 1 LPAmb,

                                        per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1760/2008 del 5 maggio 2008;

carica                               la tassa e le spese allo Stato;

assegna                           al signor ACCU 1 fr. 1’000.- a titolo di ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a                                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio federale dell’ambiente, Berna,

                                        Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       200.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      400.00       totale

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