Incarto n. 10.2008.16 DA 4490/2007
Bellinzona 24 luglio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difesa da:
prevenuta colpevole di 1. ingiuria,
per avere, a __________, il 2 agosto 2006, intervenendo in una discussione nella quale non era direttamente interessata, apostrofandola coi termini di “troia”, “stronza” e “puttana”, offeso l’onore di CIVI 1;
2. vie di fatto,
per avere, nelle surriferite circostanze, accompagnandola verso l’esterno dell’abitazione, indi nuovamente facendole attraversare la strada per costringerla ad allontanarsi, afferrandola per un braccio procurandole due graffi, commesso vie di fatto contro;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 126 cpv. 1 e 177 CPS;
perseguita con decreto d’accusa del 13 dicembre 2008 n. 4490/2007 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di fr. 550.-- (cinquecentocinquanta), corrispondente a 5 (cinque) aliquote da fr. 110.-- (centodieci) cadauna (art. 34 e segg. CPS).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di fr. 100.-- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 0 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
4. Decreta non doversi procedere contro l’accusata per i medesimi titoli di reato con riferimento ai fatti avvenuti a __________, rispettivamente per lesioni semplici, minaccia e abuso di impianti di telecomunicazioni per insufficienza di prove.
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 4 gennaio 2008 dall’accusata;
indetto il dibattimento 24 luglio 2008, al quale hanno partecipato l’accusata, assistita dal suo difensore e la parte civile, mentre il procuratore pUbblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, rinunciato d’ufficio al testimone non comparso, proceduto all'interrogatorio dell'accusata ed all’esame della parte civile;
sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa;
sentito il difensore, ritenendo che non siano dati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato di vie di fatto e contestando la commissione delle ingiurie, postula l’assoluzione della propria assistita da entrambi i capi di imputazione. In via sussidiaria richiama l’applicazione dell’art. 177 cpv. 2 CPS;
sentito da ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputata è autrice colpevole di:
1.1. Ingiuria,
1.2. Vie di fatto,
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 42, 126 cpv. 1, 177 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di:
1. ingiuria, art. 177 CPS,
2. vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4490/2007 del 13 dicembre 2008,
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 110.-- (centodieci), per un totale di fr. 550.-- (cinquecentocinquanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. alla multa di fr. 100.-- (cento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (uno) giorno (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 100.00 multa
fr. 150.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 450.00 totale