Incarto n. 10.2008.155 DA 1441/2008
Bellinzona 16 ottobre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando con la vettura Smart targata __________, negligentemente perso la padronanza di guida salendo conseguentemente sull’isola spartitraffico posta sulla sua sinistra;
fatti avvenuti a __________ il 27.01.2008;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr., art. 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
2. elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 27.01.2008;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1441/2008 di data 14 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 110.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni (art. 42 e segg. CP).
2. Alla multa di fr. 1'300.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 4'000.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 12.11.2007 (art. 46 cpv. 1 CP), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 40 (art. 36 CP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 aprile 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 16 ottobre 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il il Procuratore pubblico con lettera 26 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, sentito un teste;
sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. infrazione alle norme della circolazione
1.2. elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2. Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna per complessivi fr. 4'000.-, decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 12.11.2007.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 90 cifra 1, 91a cpv. 1 LCStr; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dalle imputazioni di infrazione alle norme della circolazione e elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1441/2008 del 14 aprile 2008.
carica tasse e spese allo Stato, il quale rifonderà a ACCU 1 la somma di fr. 1'500.- (millecinquecento) per ripetibili.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 300.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 570.00 totale