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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.11.2008 10.2008.151

11. November 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,434 Wörter·~12 min·4

Zusammenfassung

Entrare nella casa della vicina per recuperare il proprio cane

Volltext

Incarto n. 10.2008.151 DA 1093/2008

Bellinzona 11 novembre 2008  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1 (difesa da:. DI 1)

prevenuta colpevole di         violazione di domicilio,

                                        per essere entrata indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, a __________, il __________, nella cucina dell’abitazione di CIVI 1, dopo un animato diverbio, accompagnata dal proprio cane;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 186 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 26 marzo 2008 n. 1093/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:

                                        1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).

                                        2. Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 15 aprile 2008;

indetto                               il dibattimento 11 novembre 2008, al quale sono comparsi l’accusata personalmente e il suo difensore, la parte civile e il suo patrocinatore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                               il patrocinatore di parte civile, il quale chiede la conferma del decreto di accusa e l’accoglimento delle pretese risarcitorie;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento e in caso di condanna il rinvio al competente foro civile per le corrispondenti pretese;

sentita                               da ultimo l'accusata;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  Se ACCU 1 è autrice colpevole di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                        1.1. Ha agito in stato di necessità;

                                    2.  Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     Il signor __________, marito dell’accusata, è proprietario della particella n. __________ del Comune di __________ __________) e il signor __________, marito della parte civile, è proprietario delle adiacenti particelle n. __________ e __________.

                                        La particella n. __________ è gravata da un onere di passo a favore della particella n. __________. Questo diritto di passo permette di collegare i mappali __________ e __________, entrambi dello stesso proprietario. Da tempo fra i beneficiari e i debitori della servitù vi è un grave disaccordo e la parte __________ ha addirittura avviato una procedura giudiziaria tendente alla soppressione dell’onere di passo. Fonte di litigio è fra l’altro il fatto che i signori __________ ostacolano il passaggio con il deposito di oggetti vari e lasciano vagare liberamente il loro cane di razza Labrador retriever nello spazio destinato al passo (a tal fine avevano posato due cancelli per non permetterne la fuga).

                                 2.     Il __________ rientrando a domicilio la parte civile ha trovato sul sedime adibito a diritto di passo un sacco contenente dei vasi di coccio, che, a dire della stessa, ha dovuto essere spostato per potere passare. In seguito, per motivi che qui non interessano, questi vasi sono stati rotti e tra l’accusata e la parte civile è cominciato un diverbio. A un certo punto è comparso anche il cane dell’imputata, o meglio, secondo quanto descritto dalla signora CIVI 1 nella denuncia:

                                        “La signora ACCU 1 ha quindi ulteriormente insistito, è entrata in casa sua dalla portafinestra della cucina ed è quindi uscita da un’altra porta adiacente, questa volta con il suo cane che aveva preso con sé senza collare e senza guinzaglio, istigandolo nel tentativo di intimorirmi, sapendo che ho paura dell’animale.

                                        Vedendo tale ulteriore iniziativa che mi lasciava presagire il peggio, mi sono affrettata a rientrare in casa mia per mettermi in salvo, quando la signora ACCU 1 e il cane avevano già fatto irruzione nella mia abitazione. La signora ha quindi tentato di sottrarmi con la forza la mia macchina fotografica che aveva notato avevo usato poco prima per documentare quanto aveva prodotto con la rottura dei vasi.”

                                        (cfr. denuncia punto 4 e 5)

                                        In sede di interrogatorio di polizia la parte civile ha ribadito la sua versione dei fatti:

                                        “La signora ACCU 1 ha continuato la sceneggiata andando in casa a prendere il cane. E’ uscita con questo animale, che era libero, ossia senza collare e guinzaglio, ed ha iniziato a istigarmelo contro. Questa signora è perfettamente al corrente che io temo il suo cane e che sono terrorizzata in quanto lo giudico pericoloso.

                                        A piccoli passi mi sono diretta verso la porta di casa per cercare rifugio, purtroppo sono stata anticipata sia dalla signora ACCU 1 che dal suo animale. In sostanza sono entrambi entrati in casa mia, naturalmente senza il mi consenso, aggravando così la situazione. Avendo paura del cane non ho osato dire molto. Avendo la macchina fotografica a portata di mano ho cercato di immortalare la situazione. Purtroppo l’apparecchio non ha funzionato a dovere, in ogni caso la signora ACCU 1 ha tentato dapprima di non farmi scattare alcuna foto e poi di togliermi l’apparecchio stesso.”

                                         (cfr. interrogatorio CIVI 1 del 14 settembre 2006, pag. 2)

                                 3.     Sull’episodio l’accusata così si è espressa:

                                        “Sempre in queste circostanze di tempo usciva di casa il mio cane, credo abbia trovato la porta della cucina non perfettamente chiusa. Egli si è avvicinato a noi ma non ha fatto alcunché. L’ho richiamato a voce per temermelo vicino ma infruttuosamente, poiché anche CIVI 1 ha proceduto nel medesimo sistema tanto che il cane, bonaccione che è, ha seguito CIVI 1 sino in casa sua; da parte mia non sono riuscita ad impedirlo.

                                        …

                                        ADR: che ho dovuto necessariamente entrare in casa CIVI 1 poiché essa aveva qui richiamato il cane. L’animale non dava cenno d’uscire e così ho dovuto andare a riprendermelo di persona.

                                        Mentre chiamavo in continuazione “lara”, ossia il cane, stessa cosa faceva ACCU 1 creando volontariamente confusione. In questi frangenti, molto scaltramente CIVI 1 scattava fotografie per attestare che avevo invaso casa sua portandomi il cane come arma.”

                                        (cfr. verbale ACCU 1 del 25 gennaio 2007, pag. 3)

                                 4.     Preso atto di quanto sopra il Procuratore pubblico ha ritenuto ACCU 1 autrice di violazione di domicilio per essere entrata indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto nella cucina dell’abitazione di CIVI 1, dopo un animato diverbio, accompagnata dal proprio cane.

                                 5.     Al dibattimento l’imputata ha ribadito la sua versione, precisando che è possibile che il cane sia uscito non tanto perché ha trovato la porta leggermente aperta, ma perché è capace di aprirla usando una zampa. Ha inoltre osservato che il cane è entrato in casa della vicina perché chiamato dalla stessa e che non ha potuto fare altro che entrare anche lei nell’abitazione della parte civile se voleva riprendersi il cane, che non accennava ad uscire. All’interno l’animale continuava a girare attorno al tavolo e non si lasciava prendere. In un primo tempo era riuscita ad afferrarlo, ma il collare si era sfilato. Solo dopo un altro momento ha avuto la possibilità di fermalo e riportarlo a casa sua.

                                 6.     La parte civile ha chiesto la conferma del decreto di accusa e la rifusione della spese legali di fr. 3'224.75 (cfr. nota professionale) e delle spese proprie ammontanti a complessivi fr. 5'253,80, come alla distinta che è stata prodotta in aula.

                                 7.     Il difensore ha rilevato che la parte civile non ha sollevato proteste immediate e ha avuto la presenza di spirito, nonostante l’asserita paura, di prendere la macchina fotografica e di scattare delle immagini. Ha osservato che il comportamento dell’accusata è stato perfettamente normale e comprensibile. Non le si potrebbe muovere alcun rimprovero e non sarebbe punibile, poiché è dato un preciso motivo giustificativo, derivante dall’art. 700 cpv. 1 CC, per cui il proprietario di un fondo deve permettere all’avente diritto la ripresa di bestiame grosso o minuto pervenuto sulla sua proprietà.

                                        In siffatte situazioni il consenso del proprietario sarebbe presunto e la parte civile non si sarebbe opposta in modo chiaro all’invasione come richiesto dalla giurisprudenza.

                                        La difesa ha asseverato inoltre che se anche la signora CIVI 1 si fosse opposta, l’imputata avrebbe potuto penetrare nella casa trovandosi in uno stato di necessità, dal momento che non le rimaneva altro da fare se voleva riprendersi il suo cane.

                                        Ha pertanto chiesto il proscioglimento.

                                        In merito alle pretese di parte civile ha sostenuto che non sarebbe possibile verificare l’adeguatezza dell’intervento del legale e che per le pretese personali della signora CIVI 1 non si comprenderebbero i parametri di calcolo.

                                        Ha postulato, se del caso, il rinvio al foro civile.

                                 8.     Per l’art. 186 CP chiunque, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, s’introduce in una casa, in un’abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l’ingiunzione d’uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

                                        Nel caso concreto è pacifico che l’accusata è entrata nell’abitazione della parte civile. Si tratta di vedere se lo ha fatto illecitamente.

                                 9.     L’illiceità è esclusa se sono dati motivi giustificativi (cfr. sull’argomento: Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, Die Straftat, § 10 N. 1 segg.).

                                        La difesa intravede nell’art. 700 cpv. 1 CC un motivo giustificativo legale, che avrebbe permesso all’accusata di accedere alla cucina della parte civile senza essere punibile. Questa norma prevede infatti che il proprietario deve permettere all’avente diritto la ricerca e la ripresa delle cose trasportate sul proprio fondo dall’acqua, dal vento, dalle valanghe, o da altra forza naturale od avvenimento fortuito, nonché del bestiame grosso o minuto, degli sciami d’api, volatili o pesci pervenuti sul proprio fondo.

                                        Per poter determinare l’applicabilità in concreto di questa disposizione occorre stabilire come il cane sia entrato nell’abitazione della parte civile.

                               10.     A questo proposito le versioni delle parti divergono. L’accusata sostiene che il cane avrebbe seguito la signora CIVI 1, perché da lei chiamato. Quest’ultima afferma per contro in querela che l’imputata e il cane la stavano rincorrendo mentre cercava di rifugiarsi in casa, cosa che non avrebbe potuto fare perché “la signora ACCU 1 e il cane avevano già fatto irruzione nella mia abitazione” (cfr. querela punto 5). Descrizione leggermente modificata nella replica scritta all’interrogatorio ACCU 1 (allegata all’act 2), nella quale la parte civile afferma che il cane si è fatto strada attraverso la porta proprio mentre anche lei stava entrando e che la padrona l’ha poi subito seguito (cfr. pag. 7).

                                        Sul fatto che la parte civile abbia chiamato il cane per farlo entrare in casa così da poter comprovare che l’animale le era stato aizzato contro, come asserito dall’accusata in aula, sorgono seri dubbi, perché dagli atti e dalle affermazioni della signora CIVI 1 emerge che ella aveva timore della bestia ed è quindi alquanto inverosimile che abbia voluto tirarsela in casa per il motivo invocato dalla controparte. In ogni caso non vi è alcun elemento che permetta di concludere che l’animale è stato aizzato contro la parte civile.

                                        Né vi sono indizi che inducano a dare maggiore credibilità a una delle due protagoniste del diverbio. Infatti entrambe hanno enfatizzato gli avvenimenti e hanno portato dettagli mediante i quali, veri o falsi, si voleva mettere in cattiva luce l’altra parte. Come esempio si veda per l’imputata quanto detto sopra in merito al fatto che il cane sarebbe stato chiamato in casa dalla signora CIVI 1 stessa e al motivo per il quale ciò sarebbe successo e per la parte civile l’avere insistito sul fatto che la signora ACCU 1 sarebbe andata a prendere l’animale senza guinzaglio e senza collare per aizzarglielo contro, quando invece dagli atti emerge che il cane aveva il collare, poiché dalle fotografie scattate nel mentre la bestia veniva ricondotta a casa sua (cfr. doc. E della querela foto n. 3, 4 e 6) si vede chiaramente che l’imputata tiene in mano il collare, ciò a comprova di quanto spontaneamente da lei asserito al dibattimento, ossia che il collare si è sfilato quando aveva afferrato una prima volta l’animale.

                                        In definitiva, di fronte alle controverse versioni fornite, non è possibile stabilire con sufficiente certezza come il cane sia entrato nell’abitazione. Non è possibile escludere, è anzi ben possibile, che egli abbia seguito di sua iniziativa la parte civile entrando poi in casa. Certo è che la signora CIVI 1 nulla può dire di quanto successo alle sue spalle, essendosi diretta verso casa “senza correre e senza guardare il cane” (cfr. replica all’interrogatorio ACCU 1 pag. 7).

                               11.     In casu, nel dubbio, va quindi ritenuta l’eventualità appena descritta, che risulta più favorevole per l’imputata, la quale, in applicazione dell’art. 700 cpv. 1 CC, era autorizzata ad accedere all’abitazione della parte civile.

                                        Questo dal momento che la signora CIVI 1 non le ha esplicitamente manifestato la sua avversità all’intrusione, come ammesso in sede di interrogatorio, dove ha avuto modo di affermare che “avendo paura del cane non ho osato dire molto” (cfr. interrogatorio CIVI 1 del 14 settembre 2006 pag. 2). Che cosa sarebbe successo in questo caso non deve qui essere deciso.

                                        In conclusione, essendo dato un motivo giustificativo, il fatto non è punibile e l’accusata deve essere prosciolta.

visti                                   gli art. 186 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di violazione di domicilio per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1093/2008 del 26 marzo 2008.

carica                               tasse e spese le spese allo Stato, il quale rifonderà ACCU 1 la somma di fr. 1'200.- per ripetibili.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

ACCU 1

                                        fr.                       100.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       100.00       spese giudiziarie                  

                                        fr.                      200.00       totale

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