Incarto n. 10.2008.143 DA 1254/2008
Bellinzona 26 settembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto l’autovettura Opel targata TI __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.16 – max. 2.38 grammi per mille ), malgrado fosse già stato condannato nel 2005 per analogo reato
2. infrazione alle norme della circolazione,
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in fase di svoltata a destra negligentemente perso la padronanza di guida continuando così diritto la sua corsa cozzando conseguentemente contro la barriera protettiva ivi esistente sulla sua sinistra;
fatti avvenuti a __________ il 6 febbraio 2008;
reati previsti dagli art. 91 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa n. 1254/2008 di data 7 aprile 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 4'500.-.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.
2. Alla multa di fr. 1'400.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 14.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
4. Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 aprile 2008, limitatamente al dispositivo n. 4;
indetto il dibattimento 26 settembre 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 26 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede di non revocare la sospensione condizionale della precedente pena ;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei confronti di ACCU 1 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________.
2. Sulle spese dell’odierno giudizio.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 46 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 30 giorni, decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo di prova.
prescinde dal prelevare oneri per l’odierno giudizio.
rileva che i dispositivi per i quali non è stata inoltrata opposizione, ossia:
la condanna di ACCU 1:
1. Alla pena di 75 (settantacinque) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta) per un totale di fr. 4'500.-(quattromilacinquecento).
L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2. Alla multa di fr. 1'400.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 14 giorni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.”
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall’intimazione del decreto di accusa avvenuta il 7 aprile 2008.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1'400.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 1'800.00 totale