Incarto n. 10.2008.138 DA 1006/2008
Bellinzona 10 settembre 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli in qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 (difeso da: DI 1)
revenuto colpevole di 1. minaccia,
per avere, a __________, il 26 dicembre 2007, usando grave minaccia, segnatamente minacciandola con un coltello puntato verso la sua persona e dicendole che avrebbe potuto toglierle la vita quando voleva, incusso timore e spavento a LESA 1;
2. vie di fatto,
per avere, a __________, il 26 dicembre 2007, commesso vie di fatto contro LESA 1 prendendole e tirandole i capelli, rispettivamente strattonandola;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 180 e 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa n. 1006/2008 di data 17 marzo 2008 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:
1. Alla pena detentiva di 20 (venti) giorni da scontare (art. 40 e seg. CP), considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell’art. 42 CP e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CP).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.
3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) l’una decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP);
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 31 marzo 2008 dall'accusato;
indetto il dibattimento 10 settembre 2008, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il difensore mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 27 giugno 2008 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale il quale chiede in via principale il proscioglimento e in via subordinata che la pena sia quella del lavoro di pubblica utilità;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1. Se ACCU 1 è autore colpevole di:
1.1. minaccia
1.2. vie di fatto
per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
2.Sulla pena e sulle spese.
3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 37, 42, 47, 106, 107, 126, 180 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di minaccia e di vie di fatto per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1006/2008 del 17 marzo 2008.
condanna ACCU 1
1. al lavoro di pubblica utilità di 80 (ottanta) ore;
1.1. l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva (art. 39 CP).
2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. la multa è sostituita in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 CP con 8 (otto) ore di lavoro di pubblica utilità.
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
non revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta) decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il __________ 2007, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale