Incarto n. 10.2008.109 DA 45/2008
Bellinzona 4 agosto 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1 , difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di diffamazione,
per avere, il __________, pubblicato sui quotidiani “il Corriere del Ticino” e “il Giornale del Popolo”, in risposta ad un precedente articolo apparso sul “Corriere del Ticino” il __________ uno scritto dal seguente tenore:
“… A questo punto, conoscendo questi fatti, si chiederà come mai allora nessuno impedisce alla __________ di effettuare le sue corse quotidiane, si chiederà perché la città di Lugano tollera e perché la polizia non interviene (…) Cosa conclude se le dico che l’amministratore unico della __________ è il presidente della sezione luganese del partito __________?...…”,
quindi insinuando che CIVI 1 abbia cercato di trarre abusivamente vantaggio personale dalla propria carica politica, ossia comunicando con terzi, reso sospetto di condotta disonorevole una persona;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 173 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 25 febbraio 2008 n. 45/2008 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere da fr. 120.-- cadauna (art. 34 e seg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 360.--.
E' concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
4. Rinvia la parte civile CIVI 1 al competente foro civile per le sue eventuali pretese di risarcimento (art. 267 CPPT).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 10 marzo 2008 dall’accusato;
indetto il dibattimento 4 agosto 2008, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal suo difensore, la parte civile ed il suo patrocinatore, mentre il Procuratore Pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato ed all’esame della parte civile;
sentito il patrocinatore della parte civile, il quale postula la conferma integrale del decreto d’accusa ed un risarcimento simbolico di fr. 1.--;
sentito il difensore, il quale ritenendo che non siano adempiti i presupposti del reato di diffamazione, chiede il proscioglimento del suo assistito, protestando tasse, spese e ripetibili, e la reiezione della richiesta di risarcimento formulata dalla parte civile. In via subordinata, egli postula il proscioglimento in virtù della sua buona fede;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. L’imputato è autore colpevole di diffamazione per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
2. In caso di risposta affermativa, quale deve essere la pena?
3. Possono essere riconosciute e, se sì in che misura, le pretese avanzate dalla parte civile in data odierna?
4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio e riconosciute ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 173 CPS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
diffamazione, art. 173 cifra 1 CPS,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 45/2008 del 25 febbraio 2008;
condanna ACCU 1
1. alla pena pecuniaria di 3 (tre) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 360.-- (trecentosessanta);
1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2. alla multa di fr. 300.-- (trecento);
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS);
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
comunica che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CPS;
prende atto che nel decreto d’accusa la parte civile è stata rinviata al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento e che contro questo dispositivo non è stata interposta opposizione, per cui respinge la richiesta di risarcimento avanzata in data odierna;
respinge la richiesta di ripetibili;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 multa
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese giudiziarie
fr. 700.00 totale