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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.06.2008 10.2007.506

23. Juni 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·515 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Condurre ripetutatemente un veicolo senza essere titolare della licenza di condurre

Volltext

Incarto n. 10.2007.506 DA 4345/2007

Bellinzona 23 giugno 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Valentina G. Marzorati Benedick in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1  

prevenuto colpevole di         ripetuta guida senza licenza di condurre o nonostante revoca,

                                         per aver ripetutamente condotto il motoveicolo Suzuki targato TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;

fatti avvenuti                       il 1 ottobre 2007  a __________ e in altre località e date precedenti;

reato previsto                     dall'art. 95 cpv. 1 LCStr.;

perseguito                         con decreto d’accusa n. DA 4345/2007 di data 10 dicembre 2007 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla multa di fr. 300,- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre).

                                        2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100,- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100,- (cento).

                                        3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 23 giugno 2008, al quale era presente l’imputato ACCU 1, __________. Il Procuratore pubblico, con lettera 14 aprile 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato.

Accertate                          le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              da ultimo l'accusato il quale ha dichiarato che il reato non sussisteva perché lui era in possesso della patente e che si era trattato di un errore di immissione dei dati nel terminale informatico della competente autorità italiana.

Posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     È ACCU 1, __________, colpevole di aver commesso il reato previsto dall’ art. 95 cpv. 1 LCStr,

                                        per avere,

                                        a __________ il 1 ottobre 2007 ed in altre imprecisate località e date precedenti,

                                        ripetutamente condotto il motoveicolo Suzuki targato TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, quale pena gli deve essere inflitta?

                                 3.     Il giudizio sugli oneri processuali.

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCStr.; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       ACCU 1

                                        dall’imputazione di reato di ripetuta guida senza licenza di condurre, art. 95 cpv. 1 LCStr.

                                        Pone a carico dello Stato gli oneri processuali.

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

     Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

                                        Sezione della Circolazione, Bellinzona.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato,

                                    fr.                 150,-                    tassa di giustizia

                                    fr.                  150,-                   spese giudiziarie

                                    fr.                 300,-                    totale

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