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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.05.2008 10.2007.485

30. Mai 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·849 Wörter·~4 min·3

Zusammenfassung

Eccesso di velocità; 118 km/h su 80 km/h e 174 km/h su 120 km/h

Volltext

Incarto n. 10.2007.485 DA 4172/2007

Bellinzona 30 maggio 2008  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di         ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione,

                                        per aver ripetutamente violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ e meglio:

                               1.1     ad __________ il 03.09.2007, alla velocità di 118 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vi­gente limite di 80 Km/h., accer­tata dalla Polizia mediante apparecchio radar;

                               1.2     a __________, autostrada A2, il 10.09.2007, alla velocità di 174 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza), accer­tata dalla Polizia mediante mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come con­sentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

                                        fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art.  4a cpv. 1 lett. b e d ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

perseguito                         con decreto d’accusa n. 4172/2007 di data 3 dicembre 2007 del che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 130.-- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 7'800.--. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 1'500.-- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 15 (quindici) giorni.

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

                                 4.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alal pena detentiva di 15 (quindici) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 17.07.2006.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 dicembre 2007 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 30 maggio 2008, al quale ha presenziato l’accusato, accompagnato dal proprio difensore, mentre il Procuratore pubblico, con lettera 6 maggio 2008, ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, il quale ammette di avere commesso le infrazioni che gli vengono imputate;

sentito                               il difensore, che pone in risalto la piena assunzione di responsabilità dell’accusato, chiedendo una sensibile riduzione della pena e la non revoca della condizionale o, subordinatamente, la trasformazione della pena detentiva, precedentmente comminata, in pena pecuniaria;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     È l’accusato autore colpevole di ripetuta grave infrazione alle norme della circolazione?

                                 2.     In caso di risposta affermativa al quesito che precede, quale dev’essere la pena?

                                 3.     L’eventuale pena può essere sospesa condizionalmente?

                                 4.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese?

                                 5.     Dev’essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva decretata il 17.07.2006 nei confronti di ACCU 1? In caso di risposta affermativa Se no, se questa pena può essere trasformata in pena pecuniaria?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli artt. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. b e d ONC; 22 cpv. 1 OSS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           ACCU 1

                                        autore colpevole di ripetuta infrazione grave alle norme della circolazione, ex art. 90 cifra 2 LCStr, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4172/2007 del 3 dicembre 2007;

condanna                         ACCU 1

                                 1.     alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere di fr. 120.-- (centoventi), per un totale di fr. 7’200.-- (settemiladuecento);

                                  §     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                 2.     alla multa di fr. 1'500.-- (millecinquecento);

                                  §     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.--;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena detentiva di 15 (quindici) giorni, decretata nei suoi confronti il 17.07.2006 dal Ministero pubblico ticinese;

comunica                         che la condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione della circolazione, Bellinzona

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1

                                        fr.                     1500.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       300.00       spese giudiziarie                    

                                        fr.                     2100.00       totale

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